Economia

Dimissioni per giusta causa: guida completa 2026

Le dimissioni per giusta causa sono ammesse quando il datore di lavoro commette un inadempimento così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, come prevede l’articolo 2119 del Codice civile. Il lavoratore se ne va senza preavviso, ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, al TFR e, in presenza dei requisiti, alla NASpI. Tutto passa dalla procedura telematica del Ministero del Lavoro.

È la controparte, dal lato del dipendente, del licenziamento per giusta causa: in quel caso è l’azienda a interrompere subito il rapporto per una colpa grave del lavoratore, qui accade l’inverso. La legge non elenca le ipotesi ammesse, perché affida alla giurisprudenza il compito di individuarle caso per caso.


Cosa dice l’articolo 2119 del Codice civile?

L’articolo 2119 del Codice civile stabilisce che ciascuna delle parti può recedere dal contratto di lavoro prima della scadenza del termine, se a tempo determinato, o senza preavviso, se a tempo indeterminato, quando si verifica una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se a recedere è il lavoratore, gli è dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso.

La norma vale quindi per entrambi i contraenti e per entrambe le tipologie di contratto. Il testo non contiene un elenco: l’INPS stessa, nella circolare n. 163 del 20 ottobre 2003, ricorda che l’articolo «demanda alla giurisprudenza» la definizione delle singole fattispecie.

«L’INPS può riconoscere l’indennità di disoccupazione solo nei casi in cui sussista una delle cause già indicate dalla giurisprudenza.»

Prauscello, Direttore Generale f.f. dell’INPS, circolare n. 163 del 20 ottobre 2003

Quali sono i casi tipici di dimissioni per giusta causa?

I casi tipici sono quelli riconosciuti dalla giurisprudenza e recepiti dall’INPS: stipendio non pagato, molestie sessuali, demansionamento, mobbing, peggioramento delle condizioni dopo una cessione d’azienda, trasferimento senza ragioni tecniche, organizzative e produttive, comportamento ingiurioso del superiore e richiesta di prestazioni illecite. Ogni ipotesi richiede comunque un inadempimento grave.

L’elenco della circolare INPS n. 163/2003 comprende, nel dettaglio:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • molestie sessuali subite nei luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni (demansionamento);
  • mobbing, cioè comportamenti vessatori di superiori o colleghi;
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro dopo la cessione dell’azienda;
  • trasferimento ad altra sede senza le comprovate ragioni previste dall’articolo 2103 c.c.;
  • comportamento ingiurioso del superiore gerarchico.

Tra le ipotesi riconosciute rientra anche la pretesa, da parte del datore, di prestazioni illecite. La gravità si valuta in concreto: un ritardo isolato di pochi giorni nello stipendio, per esempio, di solito non basta, mentre più mensilità non pagate rientrano pienamente nella casistica.


Come si presentano le dimissioni telematiche?

Le dimissioni si presentano esclusivamente online, sul portale servizi.lavoro.gov.it del Ministero del Lavoro, oppure tramite un intermediario abilitato. Nel modulo va selezionata la tipologia “giusta causa”. Lo prevede l’articolo 26 del D.Lgs. 151/2015, in vigore dal 12 marzo 2016: le dimissioni comunicate in altro modo sono inefficaci.

Secondo la scheda ufficiale di Cliclavoro, possono trasmettere la comunicazione patronati e sindacati, consulenti del lavoro, enti bilaterali, centri per l’impiego, ispettorati e commissioni di certificazione. L’obbligo non riguarda il lavoro domestico, i dipendenti pubblici, le conciliazioni in sede protetta e la convalida prevista per i genitori dall’articolo 55 del D.Lgs. 151/2001.

Ecco la sequenza consigliata:

  1. Raccogli le prove: buste paga, estratti conto senza accrediti, email, ordini di servizio, testimonianze.
  2. Invia una diffida scritta al datore, anche tramite sindacato o legale, contestando l’inadempimento.
  3. Compila il modulo telematico indicando la giusta causa: il rapporto cessa senza preavviso.
  4. Valuta la revoca: la legge consente di ripensarci entro sette giorni dalla trasmissione, con la stessa modalità.
  5. Presenta la domanda NASpI all’INPS allegando la documentazione sulla giusta causa.

Preavviso, TFR e NASpI: cosa spetta al lavoratore?

Chi si dimette per giusta causa non deve lavorare il preavviso e riceve dal datore l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo. Spettano inoltre il TFR, che matura in ogni caso di cessazione, e la NASpI, perché la disoccupazione non è considerata volontaria.

Con le dimissioni ordinarie avviene il contrario: è il dipendente a dover rispettare il preavviso per le dimissioni, altrimenti l’azienda può trattenere l’indennità corrispondente. Quanto al sussidio, restano necessari i normali requisiti della NASpI, a partire da quelli contributivi.

Un chiarimento riguarda le dimissioni per fatti concludenti introdotte dalla legge 203/2024 (il “Collegato lavoro”), che di regola escludono la NASpI. Con la circolare n. 154 del 22 dicembre 2025 l’INPS ha precisato che se il lavoratore trasmette dimissioni telematiche per giusta causa, anche dopo l’avvio della procedura per assenza ingiustificata, l’accesso all’indennità resta possibile.


Chi deve provare la giusta causa?

La giusta causa deve provarla il lavoratore. Deve dimostrare l’inadempimento del datore, la sua gravità e il collegamento immediato tra quel comportamento e la decisione di andarsene. Se le dimissioni arrivano molti mesi dopo i fatti contestati, il giudice può ritenere che il rapporto fosse in realtà proseguibile.

Sul versante INPS, la circolare n. 163/2003 chiede di allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva con documenti che mostrino almeno la volontà di difendersi in giudizio (diffide, esposti, denunce, ricorsi). Il pagamento è riconosciuto in via provvisoria: se la lite esclude la giusta causa, l’Istituto recupera le somme versate.

La Cassazione ha alzato l’asticella con l’ordinanza n. 8564 del 6 aprile 2026, commentata dalla rivista giuridica LPO: nel processo l’onere resta interamente sul lavoratore e una circolare interna dell’INPS non può alleggerirlo. Una semplice diffida dimostra l’intenzione di difendersi, non la gravità dell’inadempimento.


Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

La differenza tra le due forme riguarda soprattutto preavviso e sussidio: con le dimissioni volontarie il lavoratore deve il preavviso e perde la NASpI; con quelle per giusta causa il preavviso lo paga l’azienda e il sussidio resta accessibile. La procedura telematica e il diritto al TFR sono invece identici in entrambi i casi.

Dimissioni volontarie

  • Preavviso dovuto dal lavoratore
  • NASpI esclusa (salvo ipotesi tutelate come la maternità)
  • TFR sempre dovuto
  • Nessuna prova da fornire

Dimissioni per giusta causa

  • Indennità di preavviso pagata dal datore
  • NASpI accessibile con i requisiti contributivi
  • TFR sempre dovuto
  • Onere della prova a carico del lavoratore

Esempio concreto: un impiegato con tre mensilità arretrate, che ha già inviato una diffida e conserva le buste paga senza accredito, rientra nel caso più solido. Se nel suo contratto collettivo il preavviso è di un mese, l’azienda dovrà versargli anche una mensilità a titolo di indennità sostitutiva, oltre al TFR e agli arretrati.


Domande frequenti

Valgono anche nel contratto a termine?

Sì, l’articolo 2119 c.c. si applica anche ai contratti a tempo determinato. In quel caso consente di lasciare il lavoro prima della scadenza senza dover risarcire il datore. Valgono le stesse regole su prova e procedura telematica. Anche qui la NASpI resta accessibile con i requisiti ordinari.

Si può revocare la comunicazione telematica?

Sì, la revoca è possibile entro sette giorni dalla trasmissione, sempre online o tramite intermediario abilitato. Lo prevede l’articolo 26 del D.Lgs. 151/2015. Superato questo termine le dimissioni diventano definitive. Conviene quindi valutare la scelta prima dell’invio.

Serve un avvocato per dimettersi per giusta causa?

No, non è obbligatorio: il modulo si può inviare da soli con SPID o CIE. Il supporto di un patronato, di un sindacato o di un legale è però utile per costruire le prove e redigere la diffida. È ciò che l’INPS chiede di allegare alla domanda di NASpI.

Il TFR spetta sempre?

Sì, il TFR spetta in ogni caso di cessazione del rapporto, a prescindere dal motivo. Lo stabilisce l’articolo 2120 del Codice civile. Va liquidato insieme alle ultime competenze, secondo i tempi del contratto collettivo.

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