Cronaca

Pignoramento conto corrente 2026: guida completa ai limiti

In caso di pignoramento conto corrente, nel 2026 le somme da stipendio o pensione già presenti sul conto al momento della notifica restano libere fino a 1.638,72 euro, pari al triplo dell’assegno sociale, mentre gli accrediti successivi sono pignorabili di regola per un quinto. Il resto del saldo viene bloccato dalla banca, che diventa custode delle somme. Le regole cambiano se a procedere è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che può agire senza passare dal giudice.

Nell’audizione al Senato del 27 marzo 2025, il direttore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha indicato in 1.279,8 miliardi di euro il carico residuo dei ruoli affidati alla riscossione tra il 2000 e il 31 gennaio 2025, precisando che circa il 40% risulta di difficile recuperabilità (Agenzia delle Entrate-Riscossione, audizione VI Commissione Senato, 2025).

Il valore di riferimento per i limiti è l’assegno sociale, che per il 2026 è fissato in 546,24 euro mensili, pari a 7.101,12 euro annui, dopo la rivalutazione provvisoria dell’1,4% (INPS, circolare n. 153 del 19 dicembre 2025, allegato 2).

Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026


Pignoramento conto corrente: quanto resta libero nel 2026?

Nel 2026 la quota protetta dipende dall’origine delle somme e dal momento dell’accredito. Stipendi e pensioni già accreditati prima della notifica sono impignorabili fino a 1.638,72 euro, cioè tre volte l’assegno sociale. Gli stipendi accreditati dopo sono pignorabili per un quinto. Per le pensioni accreditate dopo resta comunque libero il doppio dell’assegno sociale, 1.092,48 euro, con un minimo di 1.000 euro.

Le soglie sono fissate dall’articolo 545 del Codice di procedura civile, commi quarto, settimo e ottavo. La tutela del triplo vale solo per le somme che derivano da lavoro o pensione: risparmi di altra origine, come vendite o donazioni, non godono della stessa protezione. Lo stesso articolo stabilisce che il pignoramento eseguito oltre i limiti è parzialmente inefficace e che il giudice può rilevarlo anche d’ufficio.


Chi può pignorare il conto e come si svolge la procedura?

Può pignorare il conto qualsiasi creditore, privato o pubblico, munito di un titolo esecutivo, come una sentenza o un decreto ingiuntivo esecutivo. Il creditore privato deve prima notificare l’atto di precetto e poi l’atto di pignoramento presso terzi alla banca e al debitore. Da quel momento la banca, come terzo pignorato, congela le somme e ne diventa custode.

Secondo l’articolo 546 c.p.c., la banca resta custode nei limiti dell’importo indicato nel precetto aumentato della metà.


Stipendio e pensione accreditati prima e dopo la notifica

La data della notifica divide le somme in due gruppi. Quanto è già sul conto, se proviene da stipendio o pensione, è pignorabile solo per la parte che supera 1.638,72 euro. Quanto arriva il giorno della notifica o dopo segue invece le regole del quinto previste per stipendi e pensioni.

Per gli stipendi accreditati dopo la notifica il limite è un quinto dell’importo netto. Per le pensioni il quinto si calcola soltanto sulla parte che eccede il doppio dell’assegno sociale.


Un esempio con le cifre 2026

Un lavoratore dipendente riceve 1.800 euro netti al mese e un creditore privato gli notifica il pignoramento quando sul conto ci sono 2.400 euro, tutti provenienti da stipendi già accreditati. Poi arriva lo stipendio successivo. Ecco il calcolo con i valori INPS 2026.

  • Saldo alla notifica: 2.400 euro. Restano liberi 1.638,72 euro (triplo dell’assegno sociale); sono bloccati 761,28 euro.
  • Stipendio accreditato dopo la notifica: 1.800 euro. È pignorabile un quinto, cioè 360 euro; restano disponibili 1.440 euro.
  • Se fosse una pensione da 1.300 euro accreditata dopo: sono impignorabili 1.092,48 euro; sull’eccedenza di 207,52 euro si applica il quinto, quindi circa 41,50 euro trattenuti.
  • Se il creditore fosse l’Agente della riscossione: sullo stesso stipendio da 1.800 euro la quota scenderebbe a un decimo, 180 euro.

Come pignora l’Agenzia delle Entrate-Riscossione senza giudice?

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può notificare alla banca un ordine di pagamento diretto, senza citazione davanti al giudice. In base all’articolo 72-bis del DPR 602/1973, la banca deve versare all’Agente le somme del debitore entro sessanta giorni dalla notifica, per i crediti maturati prima, e alle rispettive scadenze per gli altri, fino alla copertura del debito iscritto a ruolo.

Il presupposto è una cartella non pagata: per le verifiche preliminari si può consultare la guida su come contestare una cartella esattoriale. Il testo vigente della norma è consultabile sull’articolo 72-bis del DPR 602/1973.

Per gli stipendi il successivo articolo 72-ter fissa limiti più bassi: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro, un quinto oltre. In caso di accredito sul conto, gli obblighi della banca non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo. Lo stesso Agente può ricorrere anche al fermo amministrativo dell’auto.

“Vengono, altresì, gestite con questo approccio le azioni di recupero (pignoramenti presso terzi di rapporti economici e di lavoro dipendente, pignoramenti presso terzi di rapporti finanziari, comunicazioni preventive e iscrizioni di ipoteca, ecc.) attivate ad esito di un’analisi puntuale delle diverse fonti disponibili (tra le quali l’interrogazione dell’Archivio dei Rapporti Finanziari).”

Vincenzo Carbone, Direttore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, audizione alla VI Commissione Finanze del Senato (2025)

Cosa succede se il conto è cointestato?

Se il conto è cointestato e il debito riguarda uno solo dei titolari, il creditore può di norma aggredire soltanto la quota del debitore. L’articolo 1298 del Codice civile presume che le parti dei cointestatari siano uguali, salvo prova contraria: con due intestatari, quindi, il blocco riguarda in linea di principio il 50% del saldo. L’altro titolare può dimostrare che le somme sono in prevalenza sue; la giurisprudenza sul punto non è del tutto uniforme.


Come ci si oppone al blocco delle somme?

Ci si oppone con ricorso al giudice dell’esecuzione. L’opposizione all’esecuzione (articolo 615 c.p.c.) contesta il diritto del creditore di procedere o la pignorabilità delle somme. L’opposizione agli atti esecutivi (articolo 617 c.p.c.) contesta i vizi formali degli atti e va proposta entro il termine perentorio di venti giorni.

Contro l’Agente della riscossione le possibilità sono più ristrette. L’articolo 57 del DPR 602/1973 esclude l’opposizione all’esecuzione, salvo quella sulla pignorabilità dei beni, con le aperture successive introdotte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 114 del 2018. Chi ha debiti iscritti a ruolo può valutare anche gli strumenti di definizione agevolata, come la rottamazione quater, se ancora applicabili alla propria posizione.


Domande frequenti

Quanto non può essere pignorato sul conto nel 2026?

Non sono pignorabili 1.638,72 euro di somme da stipendio o pensione già accreditate prima della notifica. La cifra corrisponde al triplo dell’assegno sociale 2026, fissato dall’INPS in 546,24 euro mensili. La protezione non copre risparmi di altra provenienza. Gli accrediti successivi seguono invece le regole del quinto.

La banca può bloccare anche lo stipendio che arriva dopo?

Sì, ma solo in parte. Per un creditore privato la trattenuta è pari a un quinto dello stipendio netto accreditato dopo la notifica. Per l’Agente della riscossione la quota scende a un decimo fino a 2.500 euro e a un settimo fino a 5.000 euro.

Quanto dura il blocco nel pignoramento esattoriale?

Il riferimento è il termine di sessanta giorni dalla notifica previsto dall’articolo 72-bis del DPR 602/1973. Entro quel termine la banca deve versare all’Agente le somme maturate prima della notifica. Le somme maturate dopo vanno versate alle rispettive scadenze. La durata del vincolo è stata oggetto di diverse pronunce della Corte di Cassazione.

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