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Autocertificazione 2026: Guida Completa e Fac-Simile

L’autocertificazione 2026 è una dichiarazione scritta e firmata con cui il cittadino sostituisce, in modo gratuito e senza bollo, un certificato della pubblica amministrazione. Disciplinata dal DPR 445/2000, permette di attestare dati come residenza, nascita, cittadinanza o titolo di studio: dal 1° gennaio 2012 gli uffici pubblici sono obbligati ad accettarla e non possono più richiedere i certificati al loro posto.

Lo strumento è regolato dal Testo Unico sulla documentazione amministrativa, il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che distingue due figure: la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46), con cui si attestano stati e qualità già registrati dalla pubblica amministrazione, e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47), con cui si dichiarano fatti a propria diretta conoscenza. Entrambe hanno lo stesso valore legale dei certificati che sostituiscono.

La svolta è arrivata con l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha introdotto il comma 02 nell’art. 40 del DPR 445/2000 e avviato la cosiddetta decertificazione. Dal 1° gennaio 2012 i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione valgono solo nei rapporti tra privati: gli uffici pubblici e i gestori di pubblici servizi non possono più chiederli né accettarli, ma devono acquisire d’ufficio i dati o accettare l’autocertificazione. Per questo i certificati destinati ai privati riportano, a pena di nullità, la dicitura che ne esclude l’uso verso la pubblica amministrazione.

La dichiarazione sostitutiva si redige in carta semplice, è gratuita, non richiede l’autentica della firma e può essere presentata da cittadini italiani, dell’Unione europea e, per i dati attestabili dalle amministrazioni italiane, da cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. I soggetti privati, come banche e assicurazioni, possono accettarla ma non sono obbligati a farlo.

Ultimo aggiornamento: 12 ottobre 2026


Autocertificazione 2026: che cos’è e quando si usa

È una dichiarazione con cui il cittadino, sotto la propria responsabilità, attesta dati e fatti che lo riguardano al posto di un certificato. Si usa in tutti i procedimenti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi: iscrizioni scolastiche, concorsi, pratiche INPS, richieste di bonus o agevolazioni. In questi contesti l’ufficio è tenuto ad accettarla e a verificarla, mentre il certificato tradizionale resta utilizzabile solo tra soggetti privati.

L’obiettivo della norma è alleggerire gli oneri per i cittadini, spostando sull’amministrazione il compito di reperire le informazioni già in suo possesso. La stessa pratica, come il certificato di stato di famiglia, può così essere risolta con una semplice dichiarazione firmata anziché con una richiesta allo sportello anagrafico.

«Al fine di dare concreta attuazione al processo di decertificazione, le amministrazioni ricorrono allo strumento delle autocertificazioni o dell’acquisizione d’ufficio dei certificati.»

Filippo Patroni Griffi, Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, Circolare n. 5 del 23 maggio 2012

Cosa si può autocertificare?

Con la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del DPR 445/2000) si possono attestare tutti gli stati e le qualità personali registrati dalla pubblica amministrazione. L’elenco è ampio e comprende i dati anagrafici più richiesti nelle pratiche quotidiane, dalla residenza al titolo di studio. Per ciascuna voce basta indicare il dato esatto: non serve allegare il certificato originale né alcuna marca da bollo.

  • data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza;
  • stato civile, stato di famiglia ed esistenza in vita;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • titolo di studio, qualifica professionale ed esami sostenuti;
  • codice fiscale, partita IVA e dati della dichiarazione dei redditi;
  • situazione reddituale, iscrizione ad albi o elenchi, posizione agli effetti degli obblighi militari.

Rientra tra i casi più frequenti anche la residenza: chi deve comunicarla può farlo con una dichiarazione sostitutiva invece di richiedere il certificato di residenza online presso il Comune.


Cosa non si può autocertificare?

Non tutto può essere sostituito da una dichiarazione del cittadino. L’art. 49 del DPR 445/2000 esclude i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine e di conformità CE, oltre a brevetti e marchi: documenti che richiedono una valutazione tecnica o un accertamento professionale. Restano fuori anche la documentazione antimafia e, in genere, ciò che non risulta da pubblici registri.

Un limite riguarda poi l’ambito di impiego: la dichiarazione sostitutiva non può essere usata nei rapporti tra privati, salvo loro accordo, né davanti all’autorità giudiziaria nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. In questi casi serve il certificato o l’atto nella forma ordinaria.


Come si compila un’autocertificazione?

Si scrive su carta semplice, indicando i dati identificativi del dichiarante, la dichiarazione vera e propria e il richiamo alle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci. La firma non va autenticata; se la domanda è inviata per posta, via fax o in via telematica, occorre allegare la copia di un documento d’identità valido. Non è obbligatorio usare un modulo prestampato, anche se gli enti ne mettono a disposizione per non dimenticare informazioni.

Ecco un fac-simile essenziale per autocertificare la residenza:

Il sottoscritto Mario Rossi, nato a Milano il 14/03/1985, codice fiscale RSSMRA85C14F205X, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, DICHIARA di essere residente in Torino, via Giuseppe Verdi 12, dal 3 settembre 2021. Luogo e data. Firma (non autenticata).

Lo stesso schema si adatta ad altri dati: basta sostituire l’oggetto della dichiarazione. Per aggiornare l’indirizzo dopo un trasloco, ad esempio, la dichiarazione accompagna la pratica di cambio di residenza presentata al Comune.


Che differenza c’è con l’atto di notorietà?

La distinzione è nell’oggetto. L’autocertificazione (art. 46) riguarda solo stati e qualità che la pubblica amministrazione può già attestare, scelti da un elenco tassativo. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47) copre invece fatti, stati e qualità non compresi in quell’elenco, oppure relativi a terzi, come la qualità di erede o la conformità di una copia all’originale.

Autocertificazione (art. 46)

  • Attesta dati da pubblici registri (residenza, nascita, titoli).
  • Elenco tassativo di stati e qualità personali.
  • Firma personale, senza autentica.
  • Sostituisce i certificati verso la pubblica amministrazione.

Atto di notorietà (art. 47)

  • Dichiara fatti a diretta conoscenza, anche su terzi.
  • Usata per successioni, eredità, conformità di copie.
  • Firma autenticata se non collegata a una domanda.
  • Copre ciò che non rientra nell’art. 46.

Cosa rischio se dichiaro il falso?

Chi rende una dichiarazione mendace risponde penalmente ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, che richiama il codice penale e le leggi speciali in materia di falso. A questa responsabilità si aggiunge, in base all’art. 75, la decadenza immediata dai benefici eventualmente ottenuti con la dichiarazione non veritiera. Le due conseguenze sono autonome e possono cumularsi.

Per questo l’amministrazione è tenuta a effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni ricevute. La dichiarazione sostituisce il certificato, ma non il dovere di dire il vero: l’onere della prova e la responsabilità restano in capo al cittadino che firma.


Domande frequenti

L’autocertificazione ha una scadenza?

Ha la stessa validità del certificato che sostituisce. Le dichiarazioni su dati non soggetti a modifica (data e luogo di nascita, titolo di studio) non scadono mai. Quelle su stati variabili, come la residenza, valgono finché il dato resta invariato: se cambia, la dichiarazione va aggiornata.

L’autocertificazione si paga o serve la marca da bollo?

No. La dichiarazione sostitutiva è gratuita, esente da imposta di bollo e dai diritti di segreteria. È il cittadino stesso a redigerla, senza rivolgersi a sportelli o servizi a pagamento: diffidare da chi chiede un compenso per compilarla al posto vostro.

Un privato è obbligato ad accettare l’autocertificazione?

No. L’obbligo di accettazione vale per le pubbliche amministrazioni e per i gestori di pubblici servizi. Banche, assicurazioni e altri soggetti privati possono accettarla di loro iniziativa, ma non sono tenuti a farlo e possono richiedere il certificato tradizionale.

Serve allegare la copia del documento d’identità?

Dipende da come si consegna. Se la dichiarazione è firmata davanti all’impiegato che la riceve, non serve. Se invece è inviata per posta, fax o in modalità telematica, occorre allegare la fotocopia di un documento d’identità valido, che vale come autenticazione della firma.

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