Economia

Periodo di Comporto 2026: Guida Completa a durata e calcolo

Il periodo di comporto è l’arco di tempo di assenza per malattia o infortunio durante il quale il lavoratore conserva il posto e non può essere licenziato. La durata è fissata dai contratti collettivi in base a settore, anzianità e qualifica: superato il limite, il datore di lavoro può recedere dal rapporto. Il fondamento normativo è l’articolo 2110 del Codice Civile.

La conservazione del posto durante la malattia è una delle tutele più solide del diritto del lavoro italiano. La sua base è l’articolo 2110 del Codice Civile, che sospende il rapporto in caso di infortunio, malattia, gravidanza o puerperio e vieta al datore di recedere prima del termine di conservazione previsto da legge, contratti collettivi o usi. In questa fase il rapporto è sospeso, non estinto.

La legge fissa il principio, ma la durata concreta è demandata ai CCNL di categoria, che la modulano per anzianità di servizio e qualifica. Durante l’assenza il lavoratore continua a maturare anzianità e percepisce l’indennità di malattia erogata dall’INPS, di norma integrata dall’azienda secondo il contratto applicato. Conoscere il proprio limite è decisivo: è la soglia oltre la quale il licenziamento diventa legittimo.

Ultimo aggiornamento: 22 settembre 2026


Che cos’è il periodo di comporto?

Il periodo di comporto è il tempo massimo di assenza per malattia entro cui il datore di lavoro non può licenziare a causa dell’assenza stessa. Finché il dipendente resta sotto questa soglia, il rapporto è solo sospeso e il posto è garantito. Si tratta di una protezione contro il rischio che una patologia, anche lunga, si traduca automaticamente nella perdita del lavoro.

Il meccanismo bilancia due interessi: la salute e la stabilità occupazionale del lavoratore da un lato, l’esigenza organizzativa dell’impresa dall’altro. Per questo la durata non è illimitata. Superata la conservazione del posto, l’azienda riacquista la facoltà di recedere, ma solo nel rispetto delle regole di preavviso e senza automatismi punitivi. Chi rientra in servizio prima della scadenza mantiene intatti tutti i diritti contrattuali.

Il licenziamento intimato prima della scadenza del comporto è nullo e va impugnato entro 60 giorni.

Erika Chiaramonte, Avvocato giuslavorista, Studio Legale Lombardo (2026)

Comporto secco o per sommatoria: come si calcola?

Il calcolo dipende dalla natura delle assenze. Nel comporto secco si considera un unico evento morboso continuativo: si contano i giorni di quella singola malattia. Nel comporto per sommatoria si cumulano invece più assenze, anche per patologie diverse, dentro un arco temporale definito dal CCNL (tipicamente l’anno solare o un periodo mobile). Il contratto stabilisce quale criterio si applica e con quale finestra di riferimento.

La distinzione ha conseguenze pratiche rilevanti: con la sommatoria anche numerose assenze brevi possono avvicinare rapidamente la soglia. Verificare quali giorni rientrano nel conteggio (festivi inclusi o esclusi, ricadute, malattie a cavaliere di due anni) è il primo passo per capire quanto margine resta prima della scadenza.

Comporto secco

  • Riguarda un solo evento morboso continuativo
  • Si contano i giorni di quella specifica malattia
  • La soglia si azzera con la guarigione e il rientro
  • Tipico per malattie lunghe ma isolate

Comporto per sommatoria

  • Cumula più assenze, anche per patologie diverse
  • Conteggio dentro un arco temporale fissato dal CCNL
  • Anche molte assenze brevi avvicinano la soglia
  • Richiede un monitoraggio costante dei giorni

Durata del comporto nei principali CCNL

Non esiste una durata unica: ogni CCNL fissa la propria. Nel CCNL del Commercio-Terziario la conservazione del posto è comunemente pari a circa 180 giorni nell’arco dell’anno solare, come ricostruito anche dalle analisi de Il Sole 24 Ore. La cifra esatta va sempre verificata sul testo contrattuale aggiornato e sulla qualifica del lavoratore.

Nel CCNL Metalmeccanici Industria il conteggio è articolato per anzianità: il comporto breve va da 183 giorni (fino a 3 anni di servizio) a 274 giorni (oltre 3 e fino a 6 anni), mentre il comporto prolungato può arrivare a 411 o 548 giorni per le anzianità superiori. Il rinnovo firmato il 22 novembre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026, ha rafforzato le tutele per patologie oncologiche e croniche e introdotto un’aspettativa non retribuita di 4 mesi al termine del comporto breve.

Il licenziamento intimato prima che il comporto sia effettivamente superato è nullo per violazione della norma imperativa dell’articolo 2110, secondo comma, del Codice Civile.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 170/2025

Cosa succede alla scadenza del comporto?

Alla scadenza il datore può licenziare per superamento del comporto, un recesso con preavviso che non richiede una giusta causa disciplinare. Non è però automatico: la Cassazione ha confermato l’obbligo di preavviso e ha dichiarato nullo il licenziamento intimato quando la soglia non era ancora maturata. Il momento del conteggio, quindi, è decisivo e va documentato con precisione.

Esistono situazioni in cui la tutela si estende. Per il lavoratore con disabilità, applicare lo stesso limite previsto per gli altri può configurare una discriminazione indiretta: prima di licenziare, il datore deve verificare il nesso tra assenze e disabilità e valutare accomodamenti ragionevoli. In mancanza di questo confronto il recesso è nullo. È una differenza sostanziale rispetto a un licenziamento per giusta causa, che poggia invece su un grave inadempimento del lavoratore.


Quali tutele ha il lavoratore malato?

Durante la conservazione del posto il lavoratore mantiene diritti contrattuali e anzianità, riceve l’indennità di malattia INPS integrata dall’azienda secondo il CCNL ed è soggetto agli obblighi ordinari, come la reperibilità per la visita fiscale durante la malattia. Se il licenziamento arriva prima della scadenza, o senza le verifiche richieste nei casi di disabilità, è impugnabile.

In pratica, conviene monitorare i giorni di assenza già maturati, richiedere all’azienda o al patronato il conteggio ufficiale e conservare i certificati. Chi si avvicina alla soglia può valutare, dove il CCNL lo prevede, l’aspettativa non retribuita per non consumare il comporto. Il licenziamento va impugnato entro 60 giorni, un termine che non va confuso con la gestione ordinaria di ferie o permessi retribuiti, che seguono regole diverse.

La regola operativa è agire per tempo: verificare il contratto, documentare le assenze e chiedere assistenza qualificata prima che la soglia sia raggiunta, non dopo il recesso.


Domande frequenti

Cosa significa che il rapporto è sospeso durante il comporto?

Significa che il contratto resta in vigore ma le prestazioni sono temporaneamente interrotte. Il lavoratore non lavora e non è retribuito ordinariamente, ma continua a maturare anzianità e conserva il posto. L’articolo 2110 del Codice Civile impedisce al datore di recedere finché non scade il termine di conservazione previsto dal CCNL.

La malattia si somma sempre o si azzera a ogni rientro?

Dipende dal criterio previsto dal contratto. Nel comporto secco il conteggio riguarda un singolo evento e si azzera con la guarigione. Nel comporto per sommatoria le assenze si cumulano dentro l’arco temporale fissato dal CCNL, quindi anche periodi brevi ma ripetuti contribuiscono a raggiungere la soglia complessiva.

Il licenziamento durante la malattia è sempre nullo?

È nullo se motivato dalle assenze prima che il comporto sia effettivamente superato, perché viola una norma imperativa. È invece legittimo dopo la scadenza, con preavviso. Restano possibili licenziamenti per altri motivi, come la giusta causa disciplinare, che seguono presupposti autonomi e non dipendono dai giorni di malattia.

I lavoratori con disabilità hanno una tutela diversa?

Sì. Secondo la Cassazione, applicare la stessa soglia a un lavoratore disabile può costituire discriminazione indiretta. Prima di licenziare, il datore deve verificare se le assenze sono collegate alla disabilità e valutare accomodamenti ragionevoli, come orari ridotti o mansioni compatibili. Senza questo confronto, il recesso è nullo per discriminazione.

Cosa fare appena si supera il comporto?

Richiedere subito il conteggio ufficiale dei giorni al datore o al patronato e verificare la correttezza delle date. Se il CCNL lo consente, si può chiedere un’aspettativa non retribuita per evitare il superamento. In caso di licenziamento ritenuto illegittimo, va impugnato entro 60 giorni con l’assistenza di un legale o di un sindacato.

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