Revenge porn 2026: cos’è, come denunciare, cosa prevede la legge
Il revenge porn è un reato penale punito dall’articolo 612-ter del codice penale con la reclusione da uno a sei anni e multa fino a 15.000 euro. Consiste nella diffusione non consensuale di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, realizzati o acquisiti in precedenza con o senza il consenso della persona rappresentata. Nel 2026 la legge 93/2023 rafforzata dal DDL 1132 di marzo 2026 ha esteso le aggravanti e reso obbligatorio il braccialetto elettronico per chi è sottoposto al divieto di avvicinamento. Le pene salgono fino a sette anni se il fatto è commesso dal coniuge, ex coniuge o persona legata da relazione affettiva.
Secondo i dati della Polizia Postale e delle Comunicazioni, nel 2025 sono state oltre 3.200 le denunce per revenge porn in Italia, in crescita del 18% rispetto all’anno precedente. Le vittime sono in prevalenza donne (oltre l’85% dei casi) e nella fascia d’età 16-29 anni. La vittima più giovane identificata nelle statistiche 2025 aveva 13 anni. L’aumento è legato in parte alla maggiore consapevolezza del reato e alla semplificazione della procedura di denuncia online introdotta nel 2024.
La prima regola operativa in caso di revenge porn è agire immediatamente: ogni ora di ritardo aumenta la diffusione del contenuto e riduce l’efficacia della rimozione. La piattaforma StopNCII.org, gestita dalla Revenge Porn Helpline internazionale e riconosciuta dal Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano, permette alle vittime di segnalare hash delle immagini per blocco preventivo su Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, Bumble, OnlyFans e Pornhub.
Cosa prevede l’articolo 612-ter del codice penale
L’articolo 612-ter c.p., introdotto dalla legge 69/2019 e modificato dalla legge 93/2023, punisce chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate, al fine di recare loro nocumento.
Le aggravanti previste dalla normativa, estese dal DDL 1132 di marzo 2026, includono: fatto commesso dal coniuge, ex coniuge, convivente o persona legata da relazione affettiva (pena fino a 7 anni); fatto commesso tramite strumenti informatici o telematici (pena da 1 anno e 6 mesi a 6 anni); fatto in danno di persona in condizione di minore età, di infermità fisica o psichica, o di donna in stato di gravidanza (pena da 2 a 8 anni). Il revenge porn rientra tra i cosiddetti reati informatici: per inquadrarne la diffusione si veda il nostro approfondimento sui crimini informatici in Italia nel 2026.

Come denunciare un revenge porn
La denuncia si presenta presso qualsiasi Commissariato di Polizia di Stato, Stazione dei Carabinieri o direttamente in Procura della Repubblica. È attivo anche il portale online del Commissariato di PS (commissariatodips.it) che permette di segnalare il reato e allegare materiale probatorio. Tutte le strutture dispongono di personale specializzato nell’accoglienza delle vittime di violenza di genere e di reati a sfondo sessuale. Per i reati di revenge porn, come per gli altri reati Codice Rosso, vige il diritto al gratuito patrocinio a prescindere dal reddito ai sensi della legge 12 luglio 2024 n. 102.
Prima della denuncia è fondamentale conservare ogni traccia: screenshot dei post, URL completi delle pagine web dove il materiale è stato pubblicato, nomi utente e profili di chi ha diffuso o condiviso il contenuto, data e ora delle pubblicazioni. Conservare i messaggi, email o scambi privati che possano dimostrare l’intenzione di nuocere. Non cancellare mai il proprio account sulla piattaforma coinvolta prima della denuncia — la conservazione dei dati è essenziale per l’indagine.
La rimozione dalle piattaforme
Parallelamente alla denuncia penale, la vittima può e deve chiedere la rimozione immediata del contenuto. Le piattaforme più grandi (Meta, Google, TikTok, X, Reddit) hanno procedure di segnalazione dedicate per il Non-Consensual Intimate Imagery (NCII), con tempi di rimozione tipicamente entro 24-48 ore dalla segnalazione. Il Garante italiano per la Protezione dei Dati Personali ha attivato dal 2020 una procedura d’urgenza specifica: la richiesta di rimozione preventiva delle immagini intime a rischio di diffusione, utilizzabile anche senza che la diffusione sia ancora avvenuta, se c’è concreta minaccia.
StopNCII.org (gestita dal Revenge Porn Helpline con supporto di Meta) consente di caricare le immagini o i video a rischio direttamente dal proprio dispositivo. Il sistema genera un hash crittografico univoco che viene condiviso con le piattaforme partner senza che l’immagine lasci mai il dispositivo della vittima. In caso di upload da qualsiasi utente, il contenuto viene bloccato automaticamente.
Numero antiviolenza 1522: gratuito, anonimo, attivo 24/7 in 24 lingue. Polizia Postale — segnalazioni: commissariatodips.it o 113 per emergenze. Garante Privacy — revoca diffusione urgente: gpdp.it / 06 696771. StopNCII.org per il blocco preventivo sulle principali piattaforme.
Deepfake e AI: la nuova frontiera del revenge porn
Nel 2026 le immagini sintetiche generate con l’intelligenza artificiale sono diventate una componente rilevante dei casi di revenge porn. La Corte di Cassazione italiana ha chiarito con sentenza 8523/2025 che la creazione e diffusione di deepfake a contenuto sessuale esplicito raffiguranti persone reali rientra nel reato di revenge porn ex articolo 612-ter c.p., anche se il soggetto rappresentato non ha mai realmente posato per quel contenuto. La giurisprudenza si sta consolidando in questa direzione, con procure che stanno aprendo indagini su piattaforme che facilitano la generazione di deepfake senza consenso.
L’AI Act europeo, in piena applicazione dal 2026, obbliga i fornitori di modelli AI generativi a implementare sistemi di watermarking e identificazione dei contenuti sintetici. Chi produce deepfake illeciti in Europa commette non solo il reato di revenge porn ma anche una violazione del Regolamento UE 2024/1689. Il fenomeno si inserisce nel più ampio quadro della violenza di genere digitale, di cui parliamo anche nell’analisi sul femminicidio in Italia nel 2026.
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Domande frequenti
Cos’è il revenge porn secondo la legge italiana?
È la diffusione non consensuale di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, punita dall’articolo 612-ter del codice penale con la reclusione da uno a sei anni e la multa fino a 15.000 euro. Si applica sia a chi ha realizzato il materiale sia a chi, ricevendolo, lo diffonde ulteriormente con l’intento di arrecare danno alla persona rappresentata.
Come si rimuove il materiale dalle piattaforme online?
Tre strumenti paralleli: segnalazione diretta alla piattaforma (Instagram, Facebook, TikTok, X, Reddit hanno procedure NCII dedicate, tempi tipici 24-48 ore); richiesta urgente al Garante Privacy italiano (gpdp.it, anche preventiva se c’è concreta minaccia); blocco preventivo tramite StopNCII.org che genera hash crittografici condivisi con le principali piattaforme senza trasferimento del contenuto.
I deepfake AI sono reato di revenge porn?
Sì. La Corte di Cassazione italiana ha chiarito con sentenza 8523/2025 che la creazione e diffusione di deepfake a contenuto sessuale esplicito raffiguranti persone reali rientra nel reato di revenge porn ex art. 612-ter c.p., anche se il soggetto non ha mai realmente posato per quel contenuto. Si applicano anche le disposizioni sanzionatorie dell’AI Act europeo (Regolamento UE 2024/1689) per chi produce deepfake illeciti.
Posso denunciare se il responsabile è un minore?
Sì. La denuncia va presentata comunque alla Polizia Postale o ai Carabinieri. Per i minori autori del reato si applica il procedimento penale minorile presso il Tribunale per i Minorenni, con percorsi specifici di messa alla prova, mediazione penale e sanzioni educative. I minori vittime godono di tutele rafforzate: ascolto protetto, riservatezza assoluta dell’identità, divieto di pubblicazione di loro dati o immagini sui media.
Questo articolo è stato scritto dalla redazione di Info Pratica e verificato su fonti ufficiali e attendibili (istituzioni, enti pubblici, studi ed esperti citati nel testo). Scopri come lavoriamo nella pagina Redazione.
