Carichi pendenti 2026: guida completa al certificato
Il certificato dei carichi pendenti si richiede all’ufficio del casellario della Procura della Repubblica del luogo di residenza, di persona, tramite delegato, per posta o con prenotazione online dove il servizio è attivo. Elenca i procedimenti penali in corso in cui la persona è già imputata, costa 19,92 euro in marche da bollo senza urgenza e vale sei mesi dalla data di rilascio. Non va confuso con il casellario giudiziale né con l’omonimo certificato fiscale dell’Agenzia delle Entrate.
Indice
La disciplina di riferimento è il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, il Testo unico sul casellario giudiziale. Secondo la scheda del Ministero della Giustizia, in attesa dell’attivazione dell’archivio nazionale previsto dal Testo unico, il documento è rilasciato dalla singola Procura e riporta i procedimenti pendenti presso quell’ufficio e quelli comunicati dalle procure distrettuali antimafia (DDA).
I certificati servono solo nei rapporti tra privati: con la pubblica amministrazione vale la dichiarazione sostitutiva, come stabilisce l’articolo 40 del D.P.R. 445/2000 modificato dalla legge 183/2011.
Ultimo aggiornamento: 8 ottobre 2026
Cos’è il certificato dei carichi pendenti?
È il documento che attesta i procedimenti penali in corso a carico di una persona e gli eventuali giudizi di impugnazione. Non riguarda le semplici indagini preliminari: compaiono solo i procedimenti in cui il soggetto ha già assunto la qualità di imputato. Il certificato rilasciato da una Procura copre il Tribunale a cui quell’ufficio accede, non l’intero territorio nazionale.
Le risposte ufficiali del Ministero della Giustizia precisano che chi vuole conoscere le pendenze presso più uffici giudiziari deve presentare la richiesta a ciascuna Procura interessata.
Chi può richiedere il certificato?
Il certificato può essere chiesto dall’interessato o da una persona da lui delegata, senza obbligo di motivare la richiesta. Possono ottenerlo anche le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, quando serve alle loro funzioni, l’autorità giudiziaria penale e, previa autorizzazione del giudice, il difensore dell’imputato nei confronti della persona offesa o del testimone.
Dove e come si presenta la domanda in Procura?
La domanda si presenta all’ufficio del casellario della Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo di residenza, con un documento di riconoscimento valido e l’apposito modulo. Anche un’altra Procura può rilasciarlo, limitato ai procedimenti del proprio Tribunale. È ammesso anche l’invio per posta, allegando la copia del documento d’identità.
Molti uffici aderiscono al servizio ministeriale di prenotazione online: la richiesta si compila in rete e si ricevono via e-mail il numero di prenotazione e l’importo in marche da bollo. Il ritiro avviene comunque allo sportello, con documento e marche; se il certificato non viene ritirato entro trenta giorni dalla prenotazione, la richiesta è annullata. Non tutti gli uffici hanno però attivato il servizio.
Le modalità variano da Procura a Procura. A Busto Arsizio l’ordine di servizio n. 30/2026 dell’8 giugno 2026 ha reso obbligatoria, dal 22 giugno 2026, la prenotazione online.
“L’accesso al pubblico sarà consentito solo previa prenotazione online dell’appuntamento, secondo le modalità di seguito indicate.”
Carlo Nocerino, Procuratore della Repubblica, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio (2026)
Nello stesso provvedimento della Procura di Busto Arsizio il ritiro senza urgenza è fissato al terzo giorno lavorativo successivo alla prenotazione, con urgenza dal primo o dal secondo giorno lavorativo, secondo l’orario di prenotazione.
Quanto costa e quanto dura il certificato?
Il rilascio senza urgenza costa 19,92 euro: una marca da bollo da 16 euro ogni due pagine e una marca da 3,92 euro per i diritti di certificato, secondo la scheda del Ministero della Giustizia aggiornata al 27 settembre 2024. Con urgenza si aggiungono 3,92 euro di diritti. Il certificato vale sei mesi dalla data di rilascio.
L’urgenza indica il rilascio in giornata o il giorno successivo; la Procura di Busto Arsizio, con l’ordine dell’8 giugno 2026, indica un totale di 23,84 euro. Si paga solo con marche da bollo: il Ministero esclude contanti e pagoPA.
Il rilascio è gratuito, senza bollo né diritti, quando il certificato serve nelle procedure di adozione e affidamento di minori, nelle controversie di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie, nella domanda di riparazione dell’errore giudiziario e nei procedimenti in cui l’interessato è ammesso al gratuito patrocinio. Nei casi della tabella B del D.P.R. 642/1972 si è esenti solo dal bollo.
Casellario, Procura e Fisco: il confronto
Il casellario giudiziale riguarda le decisioni definitive, il certificato della Procura i procedimenti penali ancora aperti, quello dell’Agenzia delle Entrate i debiti tributari risultanti all’anagrafe tributaria. Le differenze principali, secondo le schede ufficiali dei due enti, sono riassunte di seguito.
- Certificato del casellario giudiziale: lo rilascia l’ufficio del casellario presso la Procura; riporta i provvedimenti penali di condanna definitivi e altri provvedimenti civili e amministrativi; costa 19,92 euro (più 3,92 euro con urgenza); vale sei mesi; si chiede allo sportello, per posta o online. Dettagli nella guida al certificato del casellario giudiziale.
- Certificato penale della Procura sui procedimenti in corso: lo rilascia la Procura della Repubblica; riporta i procedimenti in cui la persona è imputata, presso il Tribunale di riferimento e le DDA; costa 19,92 euro (più 3,92 euro con urgenza); vale sei mesi; si chiede allo sportello, per posta o con prenotazione online dove attiva.
- Certificato fiscale dell’Agenzia delle Entrate: lo rilascia l’ufficio dell’Agenzia competente per domicilio fiscale; riporta la posizione debitoria del contribuente risultante all’anagrafe tributaria; richiede 16 euro di bollo per foglio sull’istanza, 16 euro per foglio sul certificato e 16 euro di tributi speciali; è rilasciato entro 30 giorni; si chiede con modello-istanza tramite area riservata, consegna diretta, raccomandata o PEC.
Per il documento fiscale, la scheda dell’Agenzia delle Entrate fissa il rilascio entro 30 giorni dall’arrivo della richiesta; i costi si versano con modello F24 (codici tributo 1599 per il bollo e 1538 per i tributi speciali) o con contrassegno sostitutivo.
Domande frequenti
I dubbi più comuni riguardano la motivazione della richiesta, la delega, la correzione di iscrizioni errate e l’uso del certificato negli uffici pubblici. Le risposte seguono le indicazioni ufficiali del Ministero della Giustizia; orari e accesso allo sportello dipendono dalla singola Procura.
Serve motivare la richiesta del certificato dei carichi pendenti?
No, l’interessato non deve motivare la richiesta. Deve però indicare l’uso a cui è destinato il certificato quando ne chiede il rilascio gratuito nei casi previsti dalla legge. In quell’ipotesi va prodotta la documentazione che prova il diritto all’esenzione, per esempio il numero del procedimento nel caso di controversie di lavoro, separazioni o patrocinio a spese dello Stato.
Si può delegare un’altra persona?
Sì, la richiesta e il ritiro possono essere affidati a un delegato. Il delegato si presenta con il proprio documento di riconoscimento, la copia del documento del delegante e il modulo di delega firmato in originale.
Cosa fare se un’iscrizione risulta errata?
Ci si rivolge al Tribunale del luogo di nascita, che decide in composizione monocratica con le forme del procedimento di esecuzione. Per chi è nato all’estero è competente il Tribunale di Roma. Il giudice decide su tutte le questioni relative alle iscrizioni e ai certificati.
Il certificato si può consegnare a un ufficio pubblico?
No, il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto alla pubblica amministrazione né ai gestori di pubblici servizi. In questi casi si presenta la dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’articolo 46 del D.P.R. 445/2000.
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