Decreto carburanti 2026: accise ridotte e aiuti alle imprese
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 3 aprile 2026 il decreto-legge n. 42, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 78, che introduce misure urgenti sul costo dei carburanti connesse alle crisi dei mercati internazionali e prevede nuovi strumenti di sostegno per le imprese italiane colpite dall’aumento dei prezzi energetici.
Il provvedimento, noto anche come «decreto caro carburanti bis», interviene in modifica del decreto-legge n. 38/2026, ancora in fase di conversione, ridefinendo sia il contenuto delle misure sia l’architettura delle coperture finanziarie. La decisione è maturata nel contesto di rincaro dei prezzi petroliferi legato alle tensioni nello Stretto di Hormuz, che nei mesi di febbraio e marzo 2026 avevano portato le quotazioni del Brent a superare i 95 dollari al barile (fonte: comunicato Palazzo Chigi, 3 aprile 2026).
Il decreto si articola lungo due direttrici principali: da un lato il contenimento degli effetti dell’incremento del costo dei carburanti per i consumatori e le imprese agricole; dall’altro il rafforzamento degli strumenti di supporto all’internazionalizzazione e agli investimenti produttivi delle imprese, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese che hanno subito un calo del fatturato estero riconducibile al conflitto nel Golfo Persico.
Accise ridotte su benzina, diesel e gas: le misure principali
Il decreto proroga la riduzione delle aliquote di accisa su benzina e gasolio per autotrazione dall’8 aprile al 1° maggio 2026. Le aliquote applicate sono fissate a 472,90 euro per 1.000 litri tanto per la benzina quanto per il diesel, rispetto alle aliquote ordinarie. Per il GPL l’aliquota è ridotta a 167,77 euro per 1.000 chilogrammi. Il metano usato come carburante beneficia dell’azzeramento completo dell’accisa per il medesimo periodo. Per HVO (olio vegetale idrotrattato) e biodiesel è prevista una riduzione proporzionale al contenuto energetico (fonte: Gazzetta Ufficiale n. 78, 3 aprile 2026).
Per le imprese agricole, il decreto riconosce un credito d’imposta pari al 20% del costo del carburante acquistato nel mese di marzo 2026, entro un limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno in corso. Il credito è compensabile in F24 a partire dalla data del 30 giugno 2026 e non è soggetto ai massimali ordinari sugli aiuti de minimis (fonte: Finanza&Fisco, 9 aprile 2026).
«Con questo decreto il governo interviene rapidamente per proteggere famiglie e imprese dall’impatto dei rincari petroliferi, mantenendo al contempo il percorso di riduzione della dipendenza energetica.»
Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze, 3 aprile 2026 (fonte: comunicato Palazzo Chigi)

Chi beneficia delle misure e con quali strumenti
Il decreto potenzia significativamente il credito di imposta Transizione 5.0 per le imprese che avevano presentato comunicazione preventiva nel 2025 ma non avevano potuto accedere al beneficio per esaurimento delle risorse. La percentuale del credito riconosciuto passa dal 35% precedente all’89,77% dell’importo richiesto, una misura che il Ministero delle Imprese ha definito «un atto di equità verso chi aveva già programmato investimenti in buona fede» (fonte: MIMIT, comunicato 4 aprile 2026).
Sul fronte dell’internazionalizzazione, il decreto aumenta la quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 20% del finanziamento erogato attraverso il Fondo rotativo dedicato. La misura è riservata alle imprese che hanno registrato impatti negativi dall’aumento dei costi energetici o da una riduzione del fatturato connessa al conflitto nell’area del Golfo Persico; per le PMI il cofinanziamento a fondo perduto sale fino al 30% (fonte: CityNext, aprile 2026).
Reazioni e iter parlamentare
Confindustria ha accolto con favore il rafforzamento del credito Transizione 5.0 e il sostegno all’internazionalizzazione, definendo il provvedimento «un segnale positivo in una fase di grande incertezza per l’industria manifatturiera italiana». Le associazioni di categoria del settore agricolo — Coldiretti e Confagricoltura — hanno espresso apprezzamento per il credito d’imposta sul carburante, pur chiedendo un’estensione del periodo di riferimento anche ad aprile 2026.
«La riduzione delle accise è uno strumento emergenziale che non sostituisce una riforma strutturale della fiscalità energetica. Chiediamo che il Parlamento discuta misure di lungo periodo in sede di conversione.»
Maurizio Landini, Segretario Generale CGIL, 5 aprile 2026 (fonte: ANSA)
Il decreto è ora all’esame delle Commissioni parlamentari per la conversione in legge, che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero entro il 2 giugno 2026. Il relatore di maggioranza alla Camera ha indicato la possibilità di emendamenti in sede di conversione per estendere il perimetro delle imprese beneficiarie.
Domande frequenti
Fino a quando durano le accise ridotte sui carburanti?
La riduzione delle accise su benzina e diesel è in vigore dall’8 aprile al 1° maggio 2026. Per il metano utilizzato come carburante l’accisa è azzerata per lo stesso periodo (fonte: GU n. 78, 3 aprile 2026).
Chi può usufruire del credito d’imposta per l’agricoltura?
Le imprese agricole che hanno acquistato carburante nel mese di marzo 2026 per uso aziendale possono accedere a un credito d’imposta del 20% della spesa sostenuta, entro un plafond complessivo di 30 milioni di euro. Il credito è compensabile in F24 dal 30 giugno 2026 (fonte: DL 42/2026).
Cos’è il credito Transizione 5.0 e chi è stato escluso?
Il credito Transizione 5.0 è un incentivo per investimenti in digitalizzazione e sostenibilità energetica. Le imprese che avevano presentato domanda preventiva nel 2025 senza ottenere il beneficio per esaurimento risorse possono ora accedere a un credito aumentato dall’originario 35% all’89,77% dell’importo richiesto (fonte: MIMIT, aprile 2026).
Quando scade il termine per convertire il decreto in legge?
Il decreto-legge n. 42 del 3 aprile 2026 deve essere convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero entro il 2 giugno 2026. In caso contrario decade con effetto retroattivo (fonte: GU n. 78).
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