Cronaca

Prescrizione bollette 2026: la guida completa ai conguagli

La prescrizione bollette di luce, gas e acqua è di due anni: gli importi relativi a consumi più vecchi di due anni possono essere contestati e non pagati. La regola, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), vale per l’elettricità dal 1° marzo 2018, per il gas dal 1° gennaio 2019 e per l’acqua dal 1° gennaio 2020. Non opera da sola: il cliente deve eccepirla per iscritto al proprio venditore.

Prima della riforma, i crediti per le forniture periodiche si prescrivevano in cinque anni, secondo la regola generale del Codice civile. Il termine lungo consentiva maxi-conguagli per consumi molto datati. Il legislatore ha ridotto il termine a due anni proprio per limitare questo fenomeno.

Il quadro è stato rafforzato dalla Legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), che ha eliminato l’eccezione legata alla responsabilità del cliente. Dal 1° gennaio 2020, come ha comunicato l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) il 27 maggio 2020, i consumi fatturati oltre i due anni sono prescrivibili “in ogni caso”.

Ultimo aggiornamento: 30 settembre 2026


Quando scatta la prescrizione bollette di luce, gas e acqua?

Il diritto del venditore a incassare il corrispettivo si estingue dopo due anni. In pratica, se una fattura o un conguaglio addebita consumi risalenti a più di due anni prima, il cliente può rifiutarsi di pagare quella quota. Resta invece dovuta la parte relativa ai consumi degli ultimi due anni, che non rientra nella tutela e va saldata regolarmente.

Il caso tipico è quello del conguaglio: dopo una lunga serie di letture stimate, il distributore rileva il consumo reale e il venditore fattura la differenza in un’unica soluzione. Secondo l’ARERA, venditori e gestori sono tenuti a informare il cliente della possibilità di eccepire gli importi più vecchi di due anni e a fornire un modulo per farlo, disponibile online e agli sportelli.


Da quali date vale per ciascuna utenza?

La tutela biennale è entrata in vigore in tre tappe distinte, una per servizio, e si applica alle fatture con scadenza successiva alla data di partenza. Per le bollette scadute prima di quelle date resta valido il vecchio termine di cinque anni. Lo schema qui sotto riassume le decorrenze fissate dalla legge n. 205/2017 per ciascuna fornitura.

Energia elettrica

  • Prescrizione in 2 anni per fatture in scadenza dal 1° marzo 2018
  • Fatture scadute prima: 5 anni

Gas

  • Prescrizione in 2 anni per fatture in scadenza dal 1° gennaio 2019
  • Fatture scadute prima: 5 anni

Acqua (servizio idrico)

  • Prescrizione in 2 anni per fatture in scadenza dal 1° gennaio 2020
  • Fatture scadute prima: 5 anni

Una tutela analoga riguarda la telefonia: l’articolo 1, comma 294, della legge n. 160/2019 stabilisce che nei contratti con gli operatori di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche «il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni», con effetto dal 1° gennaio 2020. Chi valuta di cambiare operatore telefonico dopo addebiti contestati può quindi far valere lo stesso principio anche su quelle bollette.


Chi può far valere la prescrizione biennale?

La legge n. 205/2017 tutela tre categorie: gli utenti domestici, le microimprese e i professionisti come definiti dal Codice del consumo. Sono microimprese, secondo la Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, le aziende con meno di dieci dipendenti e un fatturato o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Le imprese più grandi restano soggette al termine ordinario.

Per luce e gas la norma regola anche i rapporti lungo la filiera, tra venditore, distributore e operatore del trasporto. La prescrizione biennale si applica quindi sia al rapporto tra cliente e venditore sia ai rapporti tra gli operatori che concorrono alla fornitura, come ricordato dall’ARERA nei chiarimenti agli operatori.


La prescrizione si applica in automatico?

No. La prescrizione non viene applicata d’ufficio: è il cliente a doverla sollevare, con una comunicazione scritta al venditore. Se il consumatore paga l’intero importo senza contestarlo, il pagamento resta valido. Per questo l’ARERA ha imposto ai venditori di segnalare in bolletta gli importi prescrivibili e di allegare un modulo dedicato.

Con il chiarimento agli operatori del 13 dicembre 2021, l’Autorità ha precisato che, dopo la legge n. 160/2019, il termine biennale vale “senza ulteriori deroghe”, anche quando la mancata lettura del contatore sarebbe imputabile al cliente. Il punto di partenza del biennio è stato oggetto di contestazioni tra associazioni e venditori.

«La possibilità di eccepire la prescrizione biennale non trova più come condizione preclusiva l’accertata responsabilità dell’utente per la mancata/ritardata rilevazione dei dati di consumo.»

Roberto Rustichelli, Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, provvedimento AGCM n. 30109 del 12 aprile 2022 (2022)

Come si contesta un conguaglio oltre i due anni?

La contestazione segue tre passaggi: reclamo scritto al venditore, tentativo di conciliazione presso l’ARERA e, solo in caso di esito negativo, ricorso al giudice. Per luce e gas il tentativo di conciliazione è obbligatorio prima di andare in tribunale. Nel frattempo conviene pagare la parte non prescritta della fattura, per evitare solleciti.

  1. Reclamo scritto. Si compila il modulo per l’eccezione di prescrizione fornito dal venditore oppure si invia una comunicazione tramite raccomandata A/R o PEC, indicando il codice cliente, il numero della fattura e gli importi contestati.
  2. Attesa della risposta. La domanda di conciliazione si può presentare dopo una risposta scritta ritenuta insoddisfacente oppure trascorsi 40 giorni dall’invio del reclamo, 50 giorni per il servizio idrico.
  3. Servizio Conciliazione ARERA. La domanda si presenta online ed è gratuita; secondo le FAQ ufficiali dell’ARERA, il primo incontro si svolge entro 40 giorni dalla domanda completa e la procedura dura al massimo 90 giorni.
  4. Ricorso al giudice. Se la conciliazione fallisce, il cliente può rivolgersi all’autorità giudiziaria competente in base al valore della controversia, di norma il giudice di pace per gli importi più contenuti.

Per i debiti fiscali la procedura è diversa: chi riceve un avviso dell’agente della riscossione può consultare la guida su come contestare una cartella esattoriale.


Controlli e sanzioni dell’Antitrust

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) è intervenuta più volte contro i gestori che non applicavano correttamente la prescrizione biennale. Le contestazioni hanno riguardato il rifiuto ingiustificato delle eccezioni presentate dai clienti e l’assenza, in bolletta, delle informazioni sugli importi prescrivibili.

Nel settore idrico, l’AGCM ha avviato cinque istruttorie e inviato sette moral suasion ai gestori, come riportato dall’ANSA il 7 ottobre 2021. Nel luglio 2022 l’Autorità ha inflitto una sanzione da 5 milioni di euro al gestore sardo Abbanoa (ANSA, 25 luglio 2022). A settembre 2022 ha aperto istruttorie anche su Enel Energia e Servizio Elettrico Nazionale per il rigetto delle richieste di prescrizione.


Domande frequenti

Devo pagare comunque la parte non prescritta del conguaglio?

Sì, la quota relativa ai consumi degli ultimi due anni resta dovuta. L’eccezione di prescrizione cancella solo gli importi più vecchi del biennio. Pagare la parte non contestata evita solleciti e possibili procedure di sospensione della fornitura.

La prescrizione vale anche se il contatore non era accessibile?

Sì, dal 1° gennaio 2020 vale anche in quel caso. La versione originaria della legge n. 205/2017 escludeva la tutela quando la mancata lettura derivava da una responsabilità accertata del cliente. La legge n. 160/2019 ha abrogato questa eccezione. L’ARERA lo ha confermato nel comunicato del 27 maggio 2020.

Il venditore può interrompere la prescrizione?

Sì, secondo le regole generali del Codice civile una richiesta formale di pagamento interrompe il termine. Un sollecito tracciabile, come una raccomandata o una PEC, fa ripartire il conteggio dei due anni. Per questo è utile conservare tutte le comunicazioni ricevute dal venditore.

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