Economia

Indennità di Malattia 2026: Guida Completa al Calcolo INPS

L’indennità di malattia INPS per i dipendenti privati vale il 50% della retribuzione media giornaliera dal quarto al ventesimo giorno e il 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno. I primi tre giorni, detti di carenza, non sono pagati dall’Istituto: li copre il datore di lavoro se il contratto collettivo lo prevede. Ecco come si calcola, con un esempio su 30 giorni.

Le regole di base sono fissate dall’INPS e riassunte nell’opuscolo INPS sulla tutela previdenziale della malattia (settembre 2024). La prestazione copre l’incapacità temporanea al lavoro per malattia comune, con certificato medico dal primo giorno, per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

I valori di riferimento 2026 sono stati aggiornati con la circolare n. 47 del 21 aprile 2026, illustrata nella notizia INPS sugli importi 2026 di malattia, maternità e paternità. Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, inoltre, l’INPS tutela anche il giorno precedente al certificato quando la visita avviene in ambulatorio e non solo a domicilio.

Ultimo aggiornamento: 29 settembre 2026


Quanto paga l’INPS per l’indennità di malattia?

Per la generalità dei lavoratori dipendenti l’INPS paga il 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno e il 66,66% dal 21° al 180° giorno. Pubblici esercizi, pasticcerie e spettacolo hanno percentuali proprie, mentre in caso di ricovero senza familiari a carico l’importo scende ai 2/5.

Le percentuali indicate dall’INPS (settembre 2024):

  • Giorni 1–3 (carenza): 0% a carico INPS; eventuale copertura del datore secondo il CCNL
  • Giorni 4–20: 50% della retribuzione media giornaliera
  • Giorni 21–180: 66,66% della retribuzione media giornaliera
  • Pubblici esercizi e pasticcerie: 80% per tutto il periodo
  • Spettacolo: 60% dal 4° al 20° giorno, 80% dal 21° al 180°
  • Ricovero senza familiari a carico: indennità ridotta ai 2/5

Chi paga i primi tre giorni di malattia?

I primi tre giorni di assenza non sono mai indennizzati dall’INPS: è il cosiddetto periodo di carenza. Se il contratto collettivo applicato lo prevede, a pagarli è il datore di lavoro, di norma con la retribuzione che sarebbe spettata per quei giorni. Senza una previsione contrattuale, quei giorni restano scoperti.

Lo stesso vale per l’integrazione: molti contratti, come quello dei metalmeccanici dell’industria, impongono all’azienda di aggiungere una somma all’indennità INPS fino a raggiungere il normale trattamento economico netto. Le fasce di reperibilità sono spiegate nella guida sugli orari della visita fiscale.

«Tale giorno è determinante ai fini del conteggio della cosiddetta “carenza” (primi 3 giorni non indennizzati dall’INPS), delle percentuali di indennizzo, del periodo massimo assistibile, nonché dell’eventuale applicazione delle sanzioni.»

Valeria Vittimberga, Direttore Generale dell’INPS, circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026 (2026)

Come si calcola la retribuzione media giornaliera?

La retribuzione media giornaliera (RMG) è la base su cui si applicano le percentuali. Si parte dalla retribuzione lorda del mese precedente l’inizio della malattia e si aggiungono i ratei delle mensilità aggiuntive, come tredicesima ed eventuale quattordicesima. Per gli impiegati il totale si divide per 30; per gli operai retribuiti in misura fissa mensile, la paga del mese si divide per 26 e i ratei per 25.

Il metodo, con i relativi divisori, è descritto nelle dispense sul calcolo della malattia dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno. Per ritrovare queste voci nel cedolino, ecco come leggere la busta paga.


Esempio di calcolo: 30 giorni di malattia

Con una retribuzione media giornaliera ipotetica di 80 euro e una malattia di 30 giorni, l’INPS paga 1.213,28 euro lordi: 680 euro per i giorni dal 4° al 20° e 533,28 euro per quelli dal 21° al 30°. I tre giorni di carenza, pari a 240 euro, dipendono dal contratto. Se il CCNL li copre, l’assenza vale 1.453,28 euro contro 2.400 euro di paga piena.

L’esempio è illustrativo e considera indennizzabili tutti i 30 giorni di prognosi:

Quota INPS

  • Giorni 1–3: 0 €
  • Giorni 4–20: 17 × 40 € = 680 €
  • Giorni 21–30: 10 × 53,328 € = 533,28 €
  • Totale INPS: 1.213,28 €

Quota datore (se prevista dal CCNL)

  • Carenza al 100%: 3 × 80 € = 240 €
  • Integrazione giorni 4–30: variabile secondo il contratto
  • Senza integrazione: totale 1.453,28 €
  • Con integrazione al 100%: fino a 2.400 €

Nella seconda fascia il valore giornaliero è 80 × 66,66% = 53,328 euro. La quota INPS non sconta i contributi a carico del lavoratore, perciò per calcolare l’integrazione le aziende la “lordizzano” prima di confrontarla con la retribuzione normale.


Chi ha diritto e chi è escluso?

Secondo l’INPS la tutela riguarda operai dell’industria, operai e impiegati del terziario e dei servizi, lavoratori agricoli, apprendisti, lavoratori dello spettacolo, sportivi subordinati, marittimi e, con requisiti specifici, disoccupati e sospesi. Restano esclusi, tra gli altri, colf, badanti e baby sitter, portieri, impiegati e quadri dell’industria e dell’artigianato e i dirigenti del terziario.

L’elenco degli esclusi è riportato dal Patronato INCA CGIL. Per disoccupati e sospesi già a tempo indeterminato, se la malattia insorge entro due mesi dalla cessazione, l’importo è ridotto a 2/3. Quanto si può restare assenti senza perdere il posto lo spiega la guida sul periodo di comporto.


Chi paga: busta paga o pagamento diretto INPS?

Di regola l’indennità è anticipata dal datore di lavoro in busta paga, per conto dell’INPS, che poi la recupera a conguaglio sui contributi dovuti. L’Istituto paga direttamente solo in casi elencati: operai agricoli a tempo determinato, alcuni lavoratori a termine non agricoli, lavoratori dello spettacolo a termine, stagionali senza anticipo contrattuale, disoccupati o sospesi, dipendenti di aziende in crisi o inadempienti e iscritti esclusivi alla Gestione Separata.

Nel pagamento diretto è il lavoratore a comunicare all’INPS come vuole ricevere la somma. Per i non agricoli a termine scatta se nei dodici mesi precedenti non ci sono almeno 30 giorni di lavoro.


Come funziona per i dipendenti pubblici?

I dipendenti pubblici non seguono le percentuali INPS: la retribuzione in malattia è regolata dalla legge e dai contratti di comparto. L’articolo 71 del decreto-legge 112/2008 stabilisce che nei primi dieci giorni di ogni assenza spetti solo il trattamento economico fondamentale, senza indennità fisse e continuative né trattamento accessorio.

Resta salvo il trattamento più favorevole per infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero e terapie salvavita. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2012, ha giudicato legittima la riduzione, come ricostruito dall’ARAN.


Domande frequenti

Durata massima, copertura al 100%, giorno precedente al certificato e lavoro domestico sono i dubbi più frequenti sulla malattia dei dipendenti privati. Le risposte seguono le indicazioni ufficiali INPS e, dove serve, rimandano al contratto collettivo applicato.

Per quanti giorni l’INPS paga la malattia?

L’INPS paga al massimo 180 giorni nell’anno solare. Il conteggio parte dal quarto giorno, perché i primi tre sono di carenza. Per alcune categorie a termine le giornate indennizzabili dipendono dai giorni lavorati nei dodici mesi precedenti: con anche una sola giornata lavorata si arriva fino a 30 giorni.

La malattia è pagata al 100%?

No, la quota INPS copre solo il 50% o il 66,66% della retribuzione media giornaliera, a seconda della fascia. Il 100% si raggiunge soltanto se il contratto collettivo impone al datore di integrare la differenza. Misura e durata dell’integrazione cambiano da un contratto all’altro, per cui il riferimento resta il capitolo sulla malattia del proprio CCNL.

Il giorno prima del certificato è coperto?

Sì, a determinate condizioni, anche con visita in ambulatorio. Dal 4 settembre 2026, con la circolare INPS n. 92, il giorno precedente può essere tutelato se il medico lo indica come inizio della malattia. Non vale se quel giorno cade di sabato, domenica o in un festivo.

Colf e badanti ricevono l’indennità INPS?

No, i collaboratori familiari non rientrano tra i beneficiari dell’indennità economica INPS di malattia. Per colf, badanti e baby sitter il trattamento durante l’assenza è definito dal contratto collettivo del lavoro domestico. È quel testo a stabilire quanti giorni di assenza sono retribuiti e in che misura.

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