Sicurezza sul Lavoro 24 Maggio 2026: Nuovo Accordo Stato-Regioni e Sanzioni
La sicurezza sul lavoro 2026 cambia profondamente dal 24 maggio: entra in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni che riscrive obblighi formativi, durata dei corsi, ruolo del datore di lavoro e dei preposti, con sanzioni significativamente più severe per chi non si adegua. Per oltre 1,8 milioni di imprese italiane e 23 milioni di lavoratori, è uno dei cambiamenti normativi più rilevanti del decennio in materia di tutela.
Indice

L’Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza, approvato in Conferenza Permanente nel novembre 2025 e in vigore dal 24 maggio 2026, sostituisce gli Accordi precedenti del 2011 e del 2016 con un impianto rinnovato e più rigoroso. L’obiettivo dichiarato è ridurre del 30% gli infortuni sul lavoro entro il 2030 — obiettivo allineato alla Strategic Framework EU OSH 2021-2027 — partendo dai dati 2024 dell’INAIL: 593.000 denunce di infortunio, 1.090 vittime mortali (+5,3% rispetto al 2023). Per un quadro aggiornato sui morti sul lavoro in Italia nel 2026, i dati INAIL offrono il contesto statistico completo.
Il provvedimento sulla sicurezza sul lavoro 2026 si inserisce in un quadro normativo già denso, a partire dal Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e dalle modifiche introdotte dal decreto sicurezza 2026 di aprile. La filosofia di fondo è duplice: alzare gli standard formativi (più ore, contenuti più aggiornati, verifiche più severe) e rendere la responsabilità del datore di lavoro effettiva attraverso sanzioni che colpiscano il bilancio aziendale.
Per le imprese, capire cosa cambia è una priorità: entro il 24 maggio 2026 — termine non prorogabile — tutti i datori di lavoro devono aver adeguato i piani formativi ai nuovi standard, pena sanzioni amministrative che possono superare 30.000 euro per dipendente non formato secondo le nuove regole. Per i lavoratori, le novità riguardano principalmente la durata dei corsi, il rinnovo periodico e le competenze certificate.
Sicurezza sul lavoro 2026: cosa cambia dal 24 maggio
Le novità più rilevanti dell’Accordo Stato-Regioni sulla sicurezza sul lavoro 2026 si concentrano in cinque aree. La prima è l’estensione dell’obbligo formativo al datore di lavoro stesso, che precedentemente poteva delegare integralmente la formazione: ora deve frequentare un corso minimo di 16 ore (per attività a rischio basso) o 48 ore (per rischio alto). La seconda è il rafforzamento del ruolo del preposto*, figura intermedia tra datore di lavoro e dipendenti, che diventa esplicitamente garante della verifica quotidiana del rispetto delle procedure: la formazione passa da 8 a 16 ore, con un aggiornamento biennale di 6 ore.
La terza area di novità della sicurezza sul lavoro 2026 è la modalità formativa: il limite per la formazione e-learning sale dal 50% al 70% per i corsi base, ma viene reso obbligatorio il “blended learning” con almeno 30% in presenza per i moduli pratici. Per i corsi a rischio alto la presenza fisica resta sopra il 50%. La quarta novità è l’introduzione di verifiche di apprendimento più rigorose: prove pratiche obbligatorie con superamento minimo del 70%, registro elettronico delle presenze tracciato dall’organismo formatore. La quinta è il rafforzamento della responsabilità penale per il datore di lavoro che non eroga formazione adeguata: in caso di infortunio grave o mortale, oltre alle sanzioni amministrative scattano profili di reato aggravati dal D.Lgs. 81/2008.
«L’Accordo Stato-Regioni 2025 segna un cambio di paradigma nella sicurezza sul lavoro 2026: la formazione non è più un adempimento burocratico, ma un investimento strutturale che incide sulla cultura aziendale e sulla riduzione concreta degli infortuni.»
— Prof. Susanna Cantoni, esperta di salute e sicurezza, Politecnico di Milano, 2026
Nuovi obblighi formativi per lavoratori e preposti
I nuovi obblighi formativi della sicurezza sul lavoro 2026 sono articolati per categoria. I lavoratori ricevono una formazione generale di 4 ore (invariata) e una formazione specifica calibrata sul livello di rischio dell’attività: 4 ore per rischio basso (uffici, commercio), 8 ore per rischio medio (alberghi, ristorazione, scuole), 12 ore per rischio alto (edilizia, manifatturiero pesante, sanità, agricoltura). L’aggiornamento periodico è ora di 6 ore ogni 5 anni per tutti, con la novità che i contenuti devono includere sempre un modulo specifico sui “near miss*” — gli incidenti mancati — e sulla gestione dello stress lavoro-correlato.
I preposti — figure essenziali della sicurezza sul lavoro 2026 — ricevono una formazione specifica di 16 ore (raddoppiata rispetto al precedente standard di 8 ore), focalizzata su tre assi: il quadro normativo (D.Lgs. 81/2008 aggiornato e atti collegati), il sistema di gestione della sicurezza in azienda, le tecniche di comunicazione e leadership della sicurezza. L’aggiornamento per i preposti è biennale di 6 ore. Per i RSPP*, Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione, restano i tre moduli di 28 ore, 24 ore e 16-48 ore (in base al settore Ateco), ma con maggiore peso dei contenuti su rischio chimico, ergonomia, salute mentale al lavoro e sicurezza psicologica. Le ore di formazione sono retribuite e svolte in orario di lavoro: il datore non può addebitarne i costi al dipendente. Per orientarsi tra i nuovi adempimenti, è utile leggere queste novità insieme al nostro approfondimento sullo smart working 2026: la sicurezza sul lavoro si applica anche al lavoro da remoto, con specifici obblighi documentali e formativi.
Sanzioni per datori di lavoro e imprese
Le sanzioni amministrative previste per le violazioni della sicurezza sul lavoro 2026 sono significativamente più severe rispetto al regime previgente. Per la mancata formazione del lavoratore secondo i nuovi standard, la sanzione amministrativa va da 1.474 a 6.388 euro per ciascun dipendente non formato (era da 1.200 a 5.200 nel regime precedente, +20% medio). Per la mancata formazione del preposto: da 1.500 a 8.000 euro. Per la mancata formazione del datore di lavoro: arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 10.000 euro. Le sanzioni si applicano per ciascun lavoratore e per ciascuna inadempienza: in un’azienda con 50 dipendenti senza formazione adeguata, la sanzione massima cumulata può superare 320.000 euro.
Sul versante penale, il D.Lgs. 81/2008 e la sicurezza sul lavoro 2026 disciplinano congiuntamente i casi di infortunio grave o mortale conseguenti a omessa formazione. Gli articoli 589 e 590 del codice penale (omicidio colposo e lesioni colpose) prevedono pene aggravate quando il fatto è commesso con violazione delle norme antinfortunistiche: reclusione da 2 a 7 anni per omicidio colposo, fino a 10 anni in caso di violazione di norme sulla prevenzione di infortuni. Le imprese rispondono inoltre amministrativamente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con sanzioni pecuniarie fino a 1,5 milioni di euro e interdizione dall’esercizio dell’attività fino a 12 mesi nei casi più gravi. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha annunciato per il 2026 un piano di controlli straordinari nei settori a maggior rischio (edilizia, agricoltura, logistica), con oltre 100.000 ispezioni programmate sul territorio.
«Le sanzioni della sicurezza sul lavoro 2026 sono pesanti, ma il vero costo per l’impresa è la mancata produttività e l’esposizione a rischi penali. Per le PMI, conviene investire in formazione strutturata invece di subire ispezioni.»
— Avv. Michele Iaselli, esperto di diritto del lavoro e safety compliance, 2026
Cosa fare per essere in regola
Per essere in regola con la sicurezza sul lavoro 2026 dal 24 maggio, le imprese devono compiere quattro passaggi operativi prioritari. Primo: censire tutti i dipendenti e mappare il loro stato formativo, identificando chi non ha mai ricevuto formazione, chi ha formazione obsoleta (oltre 5 anni) e chi è in regola. Secondo: rinnovare il documento di valutazione dei rischi (DVR) tenendo conto delle nuove categorie di rischio e dei contenuti formativi aggiornati. Terzo: programmare i corsi formativi entro il 24 maggio per tutti i dipendenti che non risultano in regola, dando priorità ai preposti e ai lavoratori in mansioni a rischio alto. Quarto: aggiornare il proprio sistema di gestione della sicurezza (SGSL) e i registri di formazione su piattaforma digitale tracciabile.
Per le PMI sotto i 15 dipendenti, l’INAIL ha pubblicato una guida operativa semplificata e finanziamenti a fondo perduto fino a 65.000 euro per investimenti in sicurezza, formazione e dispositivi di protezione individuale (DPI*). Le imprese che operano in più sedi territoriali devono coordinare la formazione tenendo conto delle eventuali specificità regionali (alcune Regioni hanno standard formativi più stringenti del minimo nazionale: ad esempio Trentino-Alto Adige e Toscana). I sindacati, attraverso CGIL, CISL e UIL, hanno attivato sportelli informativi gratuiti per i lavoratori che vogliono verificare la regolarità della propria formazione. Per la sicurezza sul lavoro 2026, una buona prassi è anche affidarsi a un consulente esterno o a un EBP (Ente Bilaterale Paritetico) di settore: i costi della formazione sono in genere dal 30% al 60% inferiori rispetto a corsi privati non strutturati e con piena validità legale. Approfondisci la strategia di sicurezza sul lavoro 2026 con la guida alle misure di prevenzione essenziali per le imprese italiane.
Glossario sicurezza sul lavoro
* Preposto
Lavoratore che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute. Figura chiave nella sicurezza sul lavoro 2026, con formazione di 16 ore.
* RSPP
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Figura tecnica designata dal datore di lavoro per coordinare la valutazione dei rischi, la formazione e l’adozione di misure di prevenzione. Può essere interno o esterno all’azienda.
* Near miss
“Incidente mancato”: evento che avrebbe potuto causare infortunio o danno ma non l’ha provocato per circostanze fortuite. La nuova formazione 2026 dedica un modulo specifico alla sua identificazione, registrazione e analisi.
* DPI
Dispositivi di Protezione Individuale: caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, mascherine, imbracature. Il datore di lavoro è obbligato a fornirli gratuitamente e a formare il lavoratore al loro uso corretto.
Domande frequenti sulla sicurezza sul lavoro 2026
Devo rifare il corso di formazione se l’ho già fatto nel 2024?
No, la formazione già acquisita resta valida nei termini di durata previsti dall’Accordo Stato-Regioni. Per i lavoratori, l’aggiornamento è ogni 5 anni; per i preposti, ogni 2 anni. Le nuove regole della sicurezza sul lavoro 2026 si applicano ai prossimi cicli formativi. (Fonte: Accordo Stato-Regioni 2025)
La formazione e-learning è ancora ammessa?
Sì, ma con limiti precisi nella sicurezza sul lavoro 2026: fino al 70% per i corsi a rischio basso, fino al 50% per rischio medio, vietata o molto limitata per rischio alto. Almeno il 30% dev’essere in presenza per moduli pratici. (Fonte: Accordo Stato-Regioni 2025)
Le sanzioni si applicano dal 24 maggio o dopo un periodo di tolleranza?
Le nuove sanzioni della sicurezza sul lavoro 2026 si applicano dal 24 maggio senza periodi di tolleranza. L’INL ha però comunicato che nei primi 6 mesi i controlli avranno una funzione “informativa-correttiva” prevalente, salvo casi gravi. (Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro 2026)
Il datore di lavoro deve davvero fare 16-48 ore di formazione?
Sì, è una delle novità più importanti della sicurezza sul lavoro 2026: il datore di lavoro che assume la funzione di RSPP nelle aziende minori deve completare un percorso formativo specifico, da 16 a 48 ore in base al settore di rischio dell’azienda. (Fonte: Accordo Stato-Regioni 2025)
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