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Payback Sanitario 2026: Guida Completa a Meccanismo e Tetti

Il payback sanitario 2026 è il meccanismo con cui le aziende fornitrici di dispositivi medici concorrono a ripianare lo sforamento dei tetti di spesa del Servizio sanitario nazionale. Introdotto dalla legge 111/2011 e disciplinato dall’articolo 9-ter del decreto legge 78/2015, obbliga le imprese a restituire una quota della spesa eccedente. Nel 2025 l’importo dovuto per gli anni 2015-2018 è stato ridotto al 25%, mentre il contenzioso resta aperto.

Il payback nasce come strumento di controllo della spesa pubblica: quando gli acquisti di dispositivi medici superano il limite fissato per legge, una parte dello sfondamento viene posta a carico delle imprese che li hanno forniti. La logica è affine, ma non identica, a quella già sperimentata per i farmaci, e si inserisce nel più ampio quadro della sostenibilità del sistema, dove pesano nodi come le liste d’attesa nella sanità pubblica.

Il tema è tornato di attualità perché, dopo anni di ricorsi e provvedimenti regionali, il legislatore ha ridotto gli importi dovuti e la magistratura amministrativa ha rimesso alcune questioni alla Corte Costituzionale. Le aziende del comparto biomedicale chiedono l’abolizione della norma, mentre le Regioni difendono le somme iscritte a bilancio. Il quadro, dunque, è in evoluzione e va letto con prudenza, distinguendo tra ciò che è definitivo e ciò che resta sub iudice.

Ultimo aggiornamento: 20 luglio 2026


Che cos’è il payback sanitario 2026?

Il payback sanitario 2026 è l’obbligo, in capo alle aziende fornitrici di dispositivi medici, di versare alle Regioni una quota della spesa che ha superato il tetto stabilito dallo Stato. Non è una sanzione, ma un contributo di ripiano: se il Servizio sanitario nazionale spende oltre il limite, le imprese partecipano al recupero della differenza in proporzione al proprio fatturato verso il sistema pubblico.

Lo strumento è previsto dalla legge 111/2011 e regolato in dettaglio dall’articolo 9-ter del decreto legge 78/2015. Il presupposto è duplice: da un lato l’esistenza di un tetto di spesa nazionale e regionale, dall’altro la certificazione dello sforamento da parte del Ministero della Salute. Il meccanismo si distingue da quello farmaceutico, che segue una disciplina propria, così come restano su un piano separato le regole di rimborsabilità dei farmaci.


Come funziona il meccanismo di ripiano?

Il ripiano funziona in tre passaggi. Prima le Regioni acquistano dispositivi medici tramite gare pubbliche; poi, a fine periodo, il Ministero della Salute certifica se e di quanto la spesa ha superato il tetto; infine ciascuna azienda versa una somma proporzionale al peso del proprio fatturato sulla spesa regionale complessiva. È un contributo ripartito, non un importo uguale per tutti.

Con decreto del 6 luglio 2022 il Ministero della Salute ha certificato lo sforamento dei tetti a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (Ministero della Salute, 2022). Da quel provvedimento sono partite le richieste di pagamento delle Regioni e, a cascata, la lunga stagione dei ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato.

La riduzione del payback è un primo passo, ma non basta: è necessario eliminare la norma nella prossima Legge di Bilancio e costruire una nuova governance del settore.

Fabio Faltoni, Presidente di Confindustria Dispositivi Medici (2025)

Quali sono i tetti di spesa per i dispositivi medici?

Il tetto è la percentuale massima del Fondo sanitario nazionale che può essere destinata all’acquisto di dispositivi medici. Introdotto nel 2011 al 5,2%, è stato progressivamente ridotto negli anni successivi fino al 4,4% a decorrere dal 2014, valore tuttora vigente (Ministero della Salute). Superata quella soglia, scatta il ripiano.

Di seguito l’evoluzione della soglia nazionale e le quote di ripiano poste a carico delle aziende, come fissate dalla normativa:

  • 2011-2012: tetto al 5,2% del Fondo sanitario nazionale
  • 2013: tetto ridotto (in due tappe) fino al 4,8%
  • Dal 2014: tetto fissato al 4,4%, ancora in vigore
  • Quota di ripiano 2015: 40% dello sforamento a carico delle aziende
  • Quota di ripiano 2016: 45%
  • Quota di ripiano dal 2017: 50%

Sul fronte dei volumi, l’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ha rilevato che la spesa per dispositivi medici è cresciuta del 18,3% tra il 2015 e il 2020, passando da 5,8 a 6,8 miliardi di euro (Osservatorio CPI, Università Cattolica). È questa dinamica di crescita che ha reso strutturale lo sforamento dei tetti.


Come si calcola il contributo di un’azienda?

Il contributo di un’azienda si calcola applicando la sua quota di mercato regionale allo sforamento certificato, e poi la percentuale di ripiano dell’anno. In pratica: se un’impresa rappresenta una certa fetta del fatturato regionale dei dispositivi medici, versa la stessa fetta della somma che le aziende devono complessivamente ripianare in quella Regione, secondo le soglie del 40%, 45% o 50%.

Un esempio semplificato aiuta a comprendere il meccanismo. Si supponga che in una Regione lo sforamento certificato per il 2017 sia di 100 milioni di euro. La quota a carico delle aziende è il 50%, cioè 50 milioni. Se un’impresa ha realizzato il 2% del fatturato regionale in dispositivi medici, il suo contributo teorico è il 2% di 50 milioni, ovvero 1 milione di euro. Su questa base è poi intervenuta la riduzione degli importi decisa dal legislatore.

Il decreto legge 34/2023 aveva consentito alle imprese di estinguere l’obbligazione versando il 48% di quanto originariamente richiesto (Gazzetta Ufficiale, DL 34/2023). Il decreto legge 95/2025, convertito nella legge 118/2025, ha poi abbassato l’importo dovuto per gli anni 2015-2018 al 25%, con un credito riconosciuto a chi aveva già versato di più e un fondo statale straordinario da 360 milioni di euro a copertura della differenza.


A che punto è il contenzioso alla Corte Costituzionale?

Il contenzioso è ancora aperto su due fronti. La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 139 e n. 140 pubblicate il 22 luglio 2024, ha dichiarato legittimo il payback sui dispositivi medici, stabilendo che la riduzione al 48% si applica a tutti gli operatori e non solo a chi aveva rinunciato ai ricorsi. Ma la partita non si è chiusa lì.

Il 28 febbraio 2026 il Consiglio di Stato, terza sezione, con le ordinanze n. 1588 e 1589 ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione relativa al contributo dello 0,75% destinato al Fondo per la governance dei dispositivi medici, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata (Corte Costituzionale). Contestualmente ha sospeso in via cautelare gli effetti delle sentenze del TAR Lazio, in attesa dell’udienza di merito.

Le imprese, rappresentate da Confindustria Dispositivi Medici, chiedono l’abolizione definitiva della norma nella Legge di Bilancio; le Regioni difendono le somme già iscritte a bilancio. La prossima tappa formale è l’udienza di merito fissata al 24 settembre 2026, che dovrà sciogliere il nodo dei ricorsi ancora pendenti. Per orientarsi tra adempimenti e scadenze del sistema sanitario resta utile anche capire strumenti pratici come la ricetta medica elettronica.


Domande frequenti

Chi deve pagare il payback sui dispositivi medici?

Pagano le aziende che hanno fornito dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale negli anni in cui la spesa ha superato il tetto. Ciascuna impresa contribuisce in proporzione al proprio fatturato verso il sistema pubblico regionale. Non si tratta di una tassa sui cittadini né sui pazienti, ma di un ripiano a carico dei fornitori del comparto biomedicale.

Quanto devono versare le aziende per gli anni 2015-2018?

Il 25% degli importi originariamente richiesti. Lo ha stabilito il decreto legge 95/2025, convertito nella legge 118/2025, che ha ridotto la soglia rispetto al precedente 48% previsto dal decreto legge 34/2023. Chi aveva già versato di più ha diritto a un credito, e lo Stato copre la differenza con un fondo straordinario da 360 milioni di euro.

Il payback è stato dichiarato legittimo?

Sì, per la parte principale. La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 139 e 140 del 2024, ha giudicato legittimo il meccanismo. Resta però pendente la questione, sollevata dal Consiglio di Stato nel febbraio 2026, sul contributo dello 0,75% al Fondo governance: su questo profilo la Consulta dovrà ancora pronunciarsi.

Il payback si può recuperare ai fini IVA?

Sì. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il versamento del payback è una riduzione del corrispettivo delle operazioni originarie e consente il recupero dell’IVA tramite nota di variazione. Il documento diventa il presupposto formale per portare in detrazione l’imposta corrispondente alla quota versata, nell’anno di pagamento.

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