Economia

Fattura Elettronica Forfettari 2026: Guida Essenziale

La fattura elettronica forfettari 2026 è obbligatoria per tutte le partite IVA in regime agevolato: dal 1° gennaio 2024 non esiste più alcun esonero e la fattura va emessa in formato XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate. Il PDF o la fattura cartacea non assolvono più l’obbligo, salvo i casi documentati verso clienti esteri.

L’estensione dell’obbligo ha chiuso definitivamente la stagione delle esenzioni per i contribuenti minimi. Fino al 2021 i forfettari erano esclusi; dal 1° luglio 2022 l’obbligo ha coinvolto chi aveva superato 25.000 euro di ricavi, e dal 1° gennaio 2024 riguarda l’intera platea, senza soglie né deroghe legate al fatturato.

Per chi ha appena deciso di aprire una partita IVA in regime agevolato, capire la meccanica dello SdI è il primo adempimento operativo. Non serve un consulente per partire: l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione strumenti gratuiti, ma le regole di compilazione vanno rispettate con precisione per evitare scarti e sanzioni.

Ultimo aggiornamento: 4 agosto 2026


Chi deve emettere la fattura elettronica forfettari 2026?

Tutti i titolari di partita IVA in regime forfettario devono emettere fattura elettronica via SdI, indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti. L’obbligo è scattato per l’intera platea il 1° gennaio 2024, eliminando l’ultima soglia di esonero legata ai 25.000 euro (Agenzia delle Entrate, area tematica forfettari). Restano fuori solo poche eccezioni, come alcune cessioni verso soggetti non residenti.

Anche chi ha aperto la partita IVA da poche settimane rientra subito nell’obbligo: non esiste un periodo di rodaggio. La fattura cartacea o il semplice PDF inviato via email non hanno più valore fiscale per documentare i corrispettivi verso clienti italiani con partita IVA o verso consumatori finali residenti.

“Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica si applica a tutti i soggetti che rientrano nel regime forfettario, a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi.”

Agenzia delle Entrate, area tematica “Fattura elettronica per i forfettari” (2024)

Come si emette una fattura elettronica via SdI?

Per emettere una fattura elettronica serve un software che generi il file in formato XML e lo trasmetta al Sistema di Interscambio, che lo consegna al cliente e ne certifica data e contenuto. L’Agenzia delle Entrate offre un canale completamente gratuito: il portale “Fatture e Corrispettivi”, che include anche la conservazione a norma. In alternativa esistono gestionali commerciali a pagamento.

La procedura pratica sul portale gratuito dell’Agenzia delle Entrate segue pochi passaggi ordinati:

  1. Accedi a “Fatture e Corrispettivi” con SPID, CIE o CNS.
  2. Seleziona “Fatturazione elettronica” e poi “Crea nuovo file fattura”.
  3. Compila i dati del cedente (tu) e del cliente, indicando il codice destinatario o la PEC.
  4. Imposta il regime fiscale su “RF19 – Regime forfettario” e la natura IVA sul codice N2.2.
  5. Aggiungi la dicitura sulla ritenuta e, se serve, i dati del bollo virtuale.
  6. Firma, trasmetti allo SdI e conserva la ricevuta di consegna.

Codici e diciture obbligatorie: N2.2 e ritenuta

Il forfettario non addebita l’IVA, quindi deve indicare nel campo “Natura” il codice N2.2 – “operazioni non soggette – altri casi”, che segnala l’assenza del presupposto d’imposta. Il vecchio codice generico N2 è stato eliminato nel 2021 e non è più accettato. I professionisti devono inoltre riportare la dicitura che esclude la ritenuta d’acconto, prevista dalla legge sul regime forfettario.

ElementoValore da indicare
Regime fiscaleRF19 – Regime forfettario
Natura IVAN2.2 – operazioni non soggette, altri casi
Dicitura ritenuta“Operazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. 190/2014”
Imposta di bollo2,00 € sulle fatture oltre 77,47 €
Termine invio (fattura immediata)12 giorni dall’operazione
Conservazione digitale10 anni

Sono gli stessi dati che ritrovi quando gestisci il modello F24 per versare il bollo trimestrale. Compilare correttamente questi campi evita lo scarto della fattura da parte dello SdI, che comporta l’obbligo di riemetterla entro cinque giorni.


Quando va trasmessa la fattura allo SdI?

La fattura immediata va trasmessa allo SdI entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Per le cessioni documentate da DDT o documento equipollente si applica la fattura differita, da emettere entro il giorno 15 del mese successivo. La data di effettuazione, non quella di invio, resta il riferimento fiscale del ricavo ai fini del regime forfettario.

Rispettare la finestra dei 12 giorni è essenziale: l’invio tardivo espone alle sanzioni sull’emissione irregolare. Programmare l’emissione subito dopo l’incasso o la prestazione riduce il rischio di dimenticanze, soprattutto per chi lavora con molte micro-fatture nel corso del mese.


Imposta di bollo e conservazione: cosa fare

L’imposta di bollo di 2,00 euro si applica alle fatture di importo superiore a 77,47 euro, dato che i forfettari non addebitano l’IVA. L’importo è fisso e non varia con il valore del documento; l’onere è a carico di chi emette la fattura. Il versamento avviene per cassa su base trimestrale, cumulando tutte le fatture del periodo soggette a bollo.

Le fatture elettroniche vanno inoltre conservate digitalmente a norma per 10 anni, mantenendo pieno valore legale. Il portale gratuito dell’Agenzia delle Entrate assolve questo obbligo in automatico se aderisci al servizio di conservazione; con un gestionale privato, verifica che la conservazione sostitutiva sia inclusa. Questo aspetto è particolarmente rilevante per chi è appena entrato nel regime forfettario e non ha ancora un archivio strutturato.


Quali sanzioni si rischiano?

Chi non emette la fattura elettronica o la trasmette in ritardo rischia una sanzione compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati, con un minimo di 250 euro per l’emissione tardiva e 500 euro per la mancata emissione. È l’esposizione più pesante e la più facile da evitare rispettando i termini di invio allo SdI.

A questa si aggiunge la sanzione sul bollo dimenticato: sull’imposta non versata si applica una penalità, riducibile con il ravvedimento operoso se si regolarizza spontaneamente. La regolarizzazione tempestiva, con il pagamento dell’imposta dovuta e degli interessi, resta sempre la via meno onerosa.

Emettere la fattura entro i termini e versare il bollo trimestrale sono i due adempimenti che azzerano quasi ogni rischio sanzionatorio per il forfettario.


Domande frequenti

Il forfettario deve addebitare l’IVA in fattura?

No. Il forfettario non applica l’IVA e indica il codice natura N2.2 nel campo dedicato. In fattura non compare quindi alcuna aliquota né imposta, ma solo l’imponibile e, se dovuto, il bollo di 2 euro (Fonte: Agenzia delle Entrate).

Posso usare il portale gratuito dell’Agenzia delle Entrate?

Sì. Il portale “Fatture e Corrispettivi” è gratuito, permette di creare e trasmettere il file XML e include la conservazione a norma. È accessibile con SPID, CIE o CNS e rappresenta l’opzione a costo zero per i forfettari (Fonte: Agenzia delle Entrate).

Quando si applica l’imposta di bollo da 2 euro?

L’imposta di bollo si applica alle fatture di importo superiore a 77,47 euro. È fissa a 2,00 euro per documento, a carico di chi emette la fattura, e si versa per cassa su base trimestrale cumulando le fatture soggette del periodo (Fonte: Agenzia delle Entrate).

Come si fattura a un cliente estero?

Per le operazioni verso clienti non residenti in Italia il forfettario può emettere una fattura cartacea ordinaria, senza passare dallo SdI. Resta comunque possibile, e spesso più semplice, gestire anche queste operazioni in formato elettronico tramite il codice destinatario convenzionale (Fonte: Agenzia delle Entrate).

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