Economia

Contratto Apprendistato 2026 Durata Retribuzione Completa

Contratto apprendistato 2026 durata retribuzione: il Testo Unico D.Lgs. 81/2015 fissa per l’apprendistato professionalizzante un periodo formativo di norma fino a 36 mesi, con una progressione salariale che sale dal 70% all’80% e al 90% della retribuzione piena nei tre anni di formazione. Il contratto, riservato soprattutto ai giovani tra 18 e 29 anni, unisce lavoro e formazione e si trasforma automaticamente in rapporto ordinario se nessuna delle parti recede al termine del periodo.

Il contratto di apprendistato è uno strumento centrale delle politiche del lavoro giovanile in Italia: coniuga un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un percorso formativo strutturato, secondo quanto previsto dagli articoli 41-47 del Testo Unico D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Per le PMI italiane rappresenta spesso la via più economica per inserire personale giovane, grazie a un costo del lavoro più contenuto nei primi anni e a sgravi contributivi dedicati, oltre a un percorso di formazione che riduce il rischio di mismatch tra competenze richieste e competenze effettive.

La normativa individua tre tipologie distinte — apprendistato di primo livello, professionalizzante e di alta formazione e ricerca — differenziate per età dei destinatari, finalità formativa e settore di applicazione. Il Collegato Lavoro, in vigore da gennaio 2025, ha inoltre ampliato le possibilità di trasformazione tra le diverse tipologie, rendendo il sistema più flessibile per aziende e apprendisti che vogliono proseguire il percorso formativo anche dopo il primo contratto.

Ultimo aggiornamento: 18 agosto 2026.


Contratto apprendistato 2026 durata retribuzione: la cornice del TU 81/2015

La disciplina del contratto di apprendistato 2026 si trova negli articoli 41-47 del D.Lgs. 81/2015: è un contratto a causa mista, in cui il datore di lavoro versa una retribuzione e, in parallelo, deve garantire una formazione certificata tramite un Piano Formativo Individuale. Durata e percentuali di paga variano in base alla tipologia scelta e al contratto collettivo applicato, ma il principio resta identico su tutto il territorio nazionale.

Il rapporto ha natura subordinata a tempo indeterminato fin dall’inizio: non è un contratto a termine “mascherato” e l’apprendista ha diritto alle stesse tutele previste per gli altri lavoratori, salvo le specificità legate alla retribuzione progressiva e all’obbligo formativo reciproco tra azienda e apprendista.

“Nei percorsi duali i salari degli apprendisti restano inferiori di oltre la metà rispetto a quelli dei lavoratori assunti con contratto ordinario.”

Michele Tiraboschi, Professore Ordinario di Diritto del Lavoro, Università di Modena e Reggio Emilia (Bollettino ADAPT, 2026)

Quali sono le tre tipologie di apprendistato e chi può firmarlo?

Il D.Lgs. 81/2015 individua tre tipologie: l’apprendistato di primo livello, riservato a chi ha tra 15 e 25 anni per conseguire una qualifica o un diploma professionale; l’apprendistato professionalizzante, il più diffuso, per le età comprese tra 18 e 29 anni (17 se già qualificati); l’apprendistato di alta formazione e ricerca, aperto a chi persegue titoli universitari o dottorati fino ai 29 anni.

Il contratto può essere stipulato da datori di lavoro privati di qualunque settore; per la Pubblica Amministrazione, l’assunzione di apprendisti resta invece un’eccezione, prevista secondo quanto comunicato da INPS a gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2026, per l’assunzione di giovani laureati under 24.


Quanto guadagna un apprendista nel primo, secondo e terzo anno?

La retribuzione dell’apprendista segue una progressione stabilita dai contratti collettivi: in genere il 70% della paga piena nel primo anno, l’80% nel secondo e il 90% nel terzo, calcolata sul livello di inquadramento CCNL. L’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli sotto la qualifica finale, un meccanismo che consente all’azienda un costo del lavoro più contenuto durante la fase di formazione.

Anno 1 — 70%

  • Retribuzione al 70% del livello CCNL di riferimento
  • Inquadramento fino a 2 livelli sotto la qualifica finale
  • Tutor aziendale obbligatorio dal primo giorno

Anno 2 — 80%

  • Retribuzione all’80% della paga piena
  • Verifica intermedia del Piano Formativo Individuale
  • Consolidamento delle competenze tecniche

Anno 3 — 90%

  • Retribuzione al 90% della paga piena
  • Ultimo anno prima dell’eventuale stabilizzazione
  • Preparazione all’inquadramento finale (2°-6° livello CCNL)

Le percentuali si applicano sempre alla retribuzione piena prevista dal contratto collettivo di settore: per questo il rinnovo del CCNL e aumenti in busta paga incide direttamente anche sulla busta paga degli apprendisti, aggiornando la base di calcolo del 70/80/90% ogni volta che il minimo tabellare cambia.


Cosa succede se l’azienda non rispetta il piano formativo individuale?

Se il datore di lavoro non garantisce la formazione prevista dal Piano Formativo Individuale, rischia la perdita degli sgravi contributivi e la riqualificazione del rapporto come contratto ordinario fin dall’inizio, con conseguente obbligo di versare la retribuzione piena e i contributi arretrati. Il PFI, di regola predisposto da un consulente del lavoro, deve indicare obiettivi, tutor aziendale e modalità della formazione.

In caso di ispezione, è l’azienda a dover dimostrare che la formazione è stata effettivamente svolta e documentata, non solo prevista sulla carta: la sola sottoscrizione del PFI non basta se non è accompagnata da registri formativi, valutazioni periodiche e riscontri concreti sulle competenze acquisite dall’apprendista.


Incentivi e sgravi contributivi per le PMI che assumono apprendisti

Le PMI che assumono con contratto di apprendistato beneficiano di un regime contributivo agevolato, oggetto di chiarimenti operativi da parte di INPS a gennaio 2025. L’agevolazione si affianca ad altre misure per l’occupazione giovanile, spesso più convenienti quando l’obiettivo aziendale è un’assunzione stabile e non necessariamente un percorso formativo strutturato.

Per le imprese che valutano alternative all’apprendistato, anche l’esonero contributivo per l’assunzione di giovani introdotto per il 2026 può azzerare parte del costo contributivo su nuove assunzioni under 35, da confrontare caso per caso con i vantaggi formativi e reputazionali dell’apprendistato.


Cosa deve fare un’azienda prima di assumere un apprendista nel 2026?

Prima di assumere, l’azienda deve verificare il CCNL applicabile e il livello di inquadramento, predisporre il Piano Formativo Individuale con l’aiuto di un consulente del lavoro, nominare un tutor interno e valutare gli incentivi contributivi disponibili. Solo dopo questi passaggi è possibile registrare il contratto e avviare la formazione secondo le regole del D.Lgs. 81/2015.

Per i profili under 35 le PMI possono inoltre valutare il bonus giovani nel Decreto Lavoro, cumulabile in alcuni casi con le agevolazioni sull’apprendistato, per ridurre ulteriormente il costo di un primo inserimento lavorativo e rendere l’assunzione più sostenibile nel primo anno.


Domande frequenti

Un apprendista può essere licenziato durante la formazione?

Sì, ma solo per giusta causa o giustificato motivo, esattamente come per un lavoratore ordinario: il periodo di apprendistato non è una sorta di “prova prolungata” priva di tutele. Il recesso per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi è invece consentito solo al termine del periodo di apprendistato, non durante il suo svolgimento. In assenza di motivazioni legittime, il licenziamento può essere impugnato con le stesse regole applicate ai contratti a tempo indeterminato ordinari.

L’apprendistato conta per ferie, malattia e TFR?

Sì, l’apprendista ha gli stessi diritti retributivi e previdenziali di un lavoratore ordinario, incluse ferie, permessi, malattia, maternità, tredicesima e accantonamento del TFR. Cambia solo la base di calcolo, perché la retribuzione di riferimento è quella percentuale (70/80/90%) prevista per l’anno di apprendistato in corso. Al termine del periodo, tutti gli istituti si riallineano alla retribuzione piena del livello raggiunto.

Cosa succede se l’azienda non conferma il contratto al termine dei 36 mesi?

Se nessuna delle parti recede, il rapporto si trasforma automaticamente in un contratto ordinario a tempo indeterminato, con la retribuzione piena del livello di inquadramento raggiunto. Se invece l’azienda comunica il recesso prima della scadenza, deve rispettare il preavviso previsto dal contratto collettivo applicato. Non è previsto un obbligo generale di conferma automatica al termine della formazione, ma solo la regola del silenzio-assenso alla scadenza.

Un apprendista può lavorare part-time?

Sì, il contratto di apprendistato può essere stipulato anche a tempo parziale, purché il monte ore garantisca comunque il completamento del percorso formativo previsto dal Piano Formativo Individuale. In questi casi la durata complessiva del periodo di apprendistato può allungarsi in proporzione alla riduzione dell’orario di lavoro concordato. La scelta va sempre valutata insieme al consulente del lavoro, per non compromettere gli sgravi contributivi collegati al contratto.

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